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LEGGE 10 aprile 1991, n. 121

Autorizzazione al Governo per l'emanazione di un testo unico delle leggi concernenti l'istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado.

note: Entrata in vigore della legge: 26/4/1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/04/1993)
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Testo in vigore dal:  26-4-1991 al: 28-4-1993
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Il Governo della Repubblica è autorizzato, entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'emanazione di un testo unico nel quale saranno riunite e coordi- nate le disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, esclusa quella universitaria, relative alle scuole di ogni ordine e grado.