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DECRETO LEGISLATIVO 27 febbraio 1991, n. 78

Riordinamento della banda musicale dell'Arma dei carabinieri.

note: Entrata in vigore del decreto: 29/03/1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  29-3-1991 al: 8-10-2010
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 11-ter della legge 20 novembre 1987, n. 472, recante delega al Governo ad emanare appositi decreti per il riordinamento della banda musicale dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza al fine di adeguare la posizione dei componenti delle citate bande a quella dei componenti della banda musicale della Polizia di Stato, regolata con il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240;
Visto l'art. 12-bis del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 359, con il quale viene fissato un nuovo termine alla suddetta delega;
Vista la legge 1 marzo 1965, n. 121, concernente organici, reclutamento, stato giuridico ed avanzamento del personale della banda dell'Arma dei carabinieri e dell'Aeronautica militare ed istituzione della banda dell'Esercito;
Vista la legge 10 maggio 1983, n. 212, concernente norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza;
Vista la legge 6 giugno 1986, n. 254, concernente modifiche della legge 1 marzo 1965, n. 121, e della legge 1 maggio 1983, n. 212, in materia di reclutamento e avanzamento del personale musicante delle Forze armate;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, concernente il nuovo ordinamento della banda musicale della Polizia di Stato;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 febbraio 1991;
Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Compiti della banda musicale dell'Arma dei carabinieri
1. La banda musicale dell'Arma dei carabinieri è un complesso organico destinato a partecipare alle celebrazioni più importanti della vita dell'istituzione e a rappresentare l'Arma dei carabinieri in occasione di manifestazioni pubbliche organizzate anche a livello internazionale.
2. Su richiesta di enti o comitati, può essere autorizzata la partecipazione della banda a manifestazioni indette in occasione di particolari solennità, nonché ad attività concertistiche per la diffusione della cultura musicale, anche in collegamento con associazioni culturali e con enti pubblici o privati, nazionali e stranieri.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai
sensi dell'articolo 10, comma 3 del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariate il valore e l'efficacia degli atti
legislativi trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.