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LEGGE 21 febbraio 1991, n. 52

Disciplina della cessione dei crediti di impresa.

note: Entrata in vigore della legge: 12/3/1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/05/2016)
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vigente al 03/05/2016
Testo in vigore dal: 12-11-2014
al: 2-7-2016
aggiornamenti all'articolo
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                               PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
                       Ambito di applicazione 
  1.  La  cessione  di  crediti  pecuniari  verso  corrispettivo   e'
disciplinata dalla presente  legge,  quando  concorrono  le  seguenti
condizioni: 
    a) il cedente e' un imprenditore; 
    b) i crediti ceduti sorgono da contratti  stipulati  dal  cedente
nell'esercizio dell'impresa; 
    c) il cessionario e' una banca  o  un  intermediario  finanziario
disciplinato dal testo  unico  delle  leggi  in  materia  bancaria  e
creditizia emanato ai sensi dell'art. 25, comma  2,  della  legge  19
febbraio 1992, n. 142, il cui  oggetto  sociale  preveda  l'esercizio
dell'attivita' di acquisto di  crediti  d'impresa  ((o  un  soggetto,
costituito in forma societaria, che svolge l'attivita' di acquisto di
crediti da soggetti del proprio gruppo  che  non  siano  intermediari
finanziari)). 
  2. Resta salva l'applicazione delle norme del codice civile per  le
cessioni di credito prive dei requisiti di cui al comma 1.