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LEGGE 21 febbraio 1991, n. 52

Disciplina della cessione dei crediti di impresa.

note: Entrata in vigore della legge: 12/3/1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/05/2016)
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Testo in vigore dal: 3-7-2016
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  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                               PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
                       Ambito di applicazione 
  1.  La  cessione  di  crediti  pecuniari  verso  corrispettivo   e'
disciplinata dalla presente  legge,  quando  concorrono  le  seguenti
condizioni: 
    a) il cedente e' un imprenditore; 
    b) i crediti ceduti sorgono da contratti  stipulati  dal  cedente
nell'esercizio dell'impresa; 
    c) il cessionario e' una banca  o  un  intermediario  finanziario
disciplinato dal testo  unico  delle  leggi  in  materia  bancaria  e
creditizia emanato ai sensi dell'art. 25, comma  2,  della  legge  19
febbraio 1992, n. 142, il cui  oggetto  sociale  preveda  l'esercizio
dell'attivita' di acquisto di  crediti  d'impresa  ((o  un  soggetto,
costituito in forma di societa' di capitali, che  svolge  l'attivita'
di acquisto di crediti, vantati nei confronti di terzi,  da  soggetti
del gruppo di appartenenza  che  non  siano  intermediari  finanziari
oppure di crediti vantati da terzi  nei  confronti  di  soggetti  del
gruppo di  appartenenza,  ferme  restando  le  riserve  di  attivita'
previste ai sensi del citato  testo  unico  delle  leggi  in  materia
bancaria e creditizia)). 
  2. Resta salva l'applicazione delle norme del codice civile per  le
cessioni di credito prive dei requisiti di cui al comma 1.