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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1991, n. 39

Regolamento dei servizi di protezione e sicurezza della Presidenza della Repubblica.

note: Entrata in vigore del decreto: 27/2/1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/04/2012)
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Testo in vigore dal: 28-4-2012
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                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'art. 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 9 agosto 1948, n. 1077, e  successive  modificazioni
ed  integrazioni,  recante  determinazione   dell'assegno   e   della
dotazione  del  Presidente  della  Repubblica   e   istituzione   del
Segretariato generale della Presidenza della Repubblica; 
  Vista la legge  23  luglio  1985,  n.  372,  per  la  rivalutazione
dell'assegno  personale  e  della  dotazione  del  Presidente   della
Repubblica; 
  Vista la legge 1› aprile 1981, n. 121, recante il nuovo ordinamento
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza; 
  Visto il testo unico delle leggi di pubblica  sicurezza,  approvato
con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive  modificazioni
ed integrazioni; 
  Visto l'art. 19 del testo unico delle leggi provinciali e comunali,
approvato con regio decreto  3  marzo  1934,  n.  383,  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
340, sull'ordinamento del personale e l'organizzazione  degli  uffici
dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno; 
  Visto il regolamento organico per l'Arma dei carabinieri, approvato
con  regio  decreto  14  giugno   1934,   n.   1169,   e   successive
modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30  ottobre  1985,
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Segretariato generale
della Presidenza della  Repubblica,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni; 
  Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito il parere del Consiglio di  Stato,  espresso  nella  adunanza
generale del 6 dicembre 1990; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 25 gennaio 1991; 
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di
concerto con i Ministri dell'interno e della difesa; 
                                EMANA 
                       il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
       Nozione di protezione e sicurezza della Presidenza della 
      Repubblica. Competenze generali, speciali e coordinamento. 
  1. La protezione e la sicurezza del  Presidente  della  Repubblica,
della sua famiglia, del Segretariato generale della Presidenza  della
Repubblica e delle autorita' di questo,  determinate  dal  Presidente
della Repubblica o dal segretario generale, nonche' la protezione  ed
il presidio di polizia degli immobili della dotazione  presidenziale,
delle residenze, anche temporanee, del Presidente della Repubblica  e
l'espletamento degli altri speciali  servizi  previsti  dal  presente
regolamento  sono  di  competenza  del  Ministero  dell'interno,   in
attuazione dell'art. 1 della legge 1› aprile 1981, n. 121, recante il
nuovo  ordinamento  dell'Amministrazione  della  pubblica  sicurezza,
dell'art. 3 del decreto del Presidente  della  Repubblica  24  aprile
1982, n. 340, e relativa tabella I - quadro A,  sull'ordinamento  del
personale e l'organizzazione degli uffici dell'Amministrazione civile
del Ministero dell'interno, nonche' ((dell'articolo 162, comma 1, del
codice dell'ordinamento militare emanato con decreto  legislativo  15
marzo 2010, n. 66)), e dell'art. 3 della legge  23  luglio  1985,  n.
372, concernente la  rivalutazione  dell'assegno  personale  e  della
dotazione del Presidente della Repubblica. 
  2. Nel territorio nazionale i servizi di protezione e sicurezza  di
carattere generale e territoriale della Presidenza  della  Repubblica
di cui al comma  1,  salvo  quelli  attribuiti  alla  Sovraintendenza
centrale dei servizi di sicurezza della Presidenza della  Repubblica,
di cui al comma 3, e salvo quelli di cui all'art.10,  sono  svolti  a
cura delle  autorita'  provinciali  di  pubblica  sicurezza,  che  si
avvalgono dei comandi ed uffici territoriali o speciali  delle  forze
di polizia e delle altre forze poste a disposizione e che, ai fini di
coordinamento, concordano  la  pianificazione  e  l'espletamento  dei
servizi, per gli aspetti generali ed aventi rilevanza  istituzionale,
con il segretario generale o con l'autorita' civile del  Segretariato
generale da questo delegata, nonche', per ogni altro aspetto, con  la
Sovraintendenza centrale dei servizi di  sicurezza  della  Presidenza
della Repubblica. 
  3.  All'espletamento  degli  speciali  servizi  di   protezione   e
sicurezza   previsti   dal   presente   regolamento,   il   Ministero
dell'interno provvede mediante il prefetto, previsto dalla tabella I,
quadro A, annessa al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24
aprile 1982, n. 340,  la  sovraintendenza  centrale  dei  servizi  di
sicurezza della Presidenza della Repubblica,  istituita  con  decreto
del Presidente della Repubblica 14 agosto 1985 e  da  detto  prefetto
diretta, ed il reggimento ((Corazzieri, unita' speciale dell'Arma dei
carabinieri, a norma dell'articolo 162,  comma  1,  lettera  b),  del
codice dell'ordinamento militare emanato con decreto  legislativo  15
marzo 2010, n. 66)). 
  4. I (( Corazzieri)), ai fini del loro generale impiego,  dipendono
funzionalmente,  sotto  l'Alta   autorita'   del   Presidente   della
Repubblica, dal Segretario  generale  e  dalle  autorita',  civili  e
militari, da lui delegate.