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DECRETO LEGISLATIVO 21 gennaio 1991, n. 32

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di criterio della proporzionale e di requisito della conoscenza delle lingue italiana e tedesca nelle assunzioni presso l'ente "Ferrovie dello Stato".

note: Entrata in vigore del decreto: 16/2/1991
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Testo in vigore dal: 16-2-1991
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visti  gli  articoli  89,  100  e 107, primo comma, del testo unico
delle leggi costituzionali concernenti lo  statuto  speciale  per  il
Trentino-Alto  Adige,  approvato  con  decreto  del  Presidente della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n.
752, recante norme di attuazione dello statuto speciale della regione
Trentino-Alto  Adige in materia di proporzionale negli uffici statali
siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue  nel
pubblico impiego;
  Vista  la  legge  17  maggio  1985,  n.  210,  recante  istituzione
dell'ente "Ferrovie dello Stato";
  Vista  la  sentenza della Corte costituzionale n. 768 del 22 giugno
1988;
  Sentita  la  commissione  paritetica  per  le  norme di attuazione,
prevista dall'art. 107, secondo comma, del citato testo unico;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 30 novembre 1990;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro per gli affari regionali ed  i  problemi  istituzionali,  di
concerto con i Ministri dei trasporti e del lavoro e della previdenza
sociale;
                                EMANA
                   il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
  1.  Nel  presente decreto l'ente Ferrovie dello Stato e' denominato
ente, la provincia autonoma di Bolzano e' denominata provincia ed  il
comitato di cui al comma 2 e' denominato comitato.
  2. Nel comitato sono rappresentati l'ente e la provincia; questa e'
rappresentata da tre membri del  consiglio  provinciale,  eletti  dal
consiglio stesso ai sensi dell'art. 13, quarto comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al Presidente della  Repubblica  il  potere  di  promulgare
          leggi  e  di  emanare  i  decreti  aventi valore di leggi e
          regolamenti.
             -  Gli  articoli  89,  100 e 107, primo comma, del testo
          unico delle leggi  costituzionali  concernenti  lo  statuto
          speciale  per  il Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.R.
          n. 670/1972, sono cosi' formulati:
             "Art.  89.  - Per la provincia di Bolzano sono istituiti
          ruoli del personale civile, distinti per carriere, relativi
          alle amministrazioni statali aventi uffici nella provincia.
          Tali ruoli sono determinati sulla base degli organici degli
          uffici  stessi,  quali stabiliti, ove occorra, con apposite
          norme.
             Il  comma  precedente  non  si  applica  per le carriere
          direttive dell'Amministrazione civile dell'interno, per  il
          personale   della   pubblica   sicurezza   e   per   quello
          amministrativo del Ministero della difesa.
             I  posti  dei  ruoli, di cui al primo comma, considerati
          per  amministrazione  e  per  carriere,  sono  riservati  a
          cittadini   appartenenti   a   ciascuno   dei   tre  gruppi
          linguistici,  in  rapporto  alla  consistenza  dei   gruppi
          stessi,  quale  risulta dalle dichiarazioni di appartenenza
          rese nel censimento ufficiale della popolazione.
             L'attribuzione dei posti riservati a cittadini di lingua
          tedesca e ladina sara'  effettuata  gradualmente,  sino  al
          raggiungimento  delle  quote  di  cui  al comma precedente,
          mediante le nuove assunzioni in relazione alle vacanze  che
          per qualsiasi motivo si determinano nei singoli ruoli.
             Al  personale  dei  ruoli al primo comma e' garantita la
          stabilita' di sede nella provincia,  con  esclusione  degli
          appartenenti  ad amministrazioni o carriere per le quali si
          rendano necessari i trasferimenti per esigenze di  servizio
          per addestramento del personale.
             I  trasferimenti del personale di lingua tedesca saranno
          comunque, contenuti nella percentuale del dieci  per  cento
          dei posti da esso complessivamente occupati.
             Le  disposizioni  sulla  riserva  e  ripartizione  della
          proporzionale tra gruppi linguistici italiano e tedesco dei
          posti  esistenti  nella provincia di Bolzano sono estese al
          personale della magistratura giudicante  e  requirente.  E'
          garantita  la  stabilita' nella sede della provincia stessa
          ai magistrati appartenenti al gruppo  linguistico  tedesco,
          ferme   le   norme   dell'ordinamento   giudiziario   sulle
          incompatibilita'. Si applicano  anche  al  personale  della
          magistratura  in  provincia  di  Bolzano  i  criteri per la
          attribuzione dei posti riservati  ai  cittadini  di  lingua
          tedesca, fissati nel quarto comma del presente articolo".
             "Art.  100.  -  I  cittadini  di  lingua  tedesca  della
          provincia di Bolzano hanno facolta' di usare la loro lingua
          nei  rapporti  con gli uffici giudiziari e con gli organi e
          uffici  della  pubblica   amministrazione   situati   della
          provincia  o  aventi  competenza  regionale,  nonche' con i
          concessionari di servizi di pubblico interesse svolti nella
          provincia stessa.
             Nelle  adunanze  degli  organi collegiali della regione,
          della provincia di Bolzano e degli  enti  locali,  in  tale
          provincia  puo' essere usata la lingua italiana o la lingua
          tedesca.
             Gli uffici, gli organi e i concessionari di cui al primo
          comma usano nella corripondenza e  nei  rapporti  orali  la
          lingua del richiedente e rispondono nella lingua in cui gli
          atti sono stati avviati da altro organo o ufficio; ove  sia
          avviata d'ufficio, la corrispondenza si svolge nella lingua
          presunta del cittadino cui e' destinata.
             Salvo  i  casi previsti espressamente - e la regolazione
          con norma di attuazione dei casi di uso congiunto delle due
          lingue negli atti destinata alla generalita' dei cittadini,
          negli atti individuali destinata ad uso  pubblico  e  negli
          atti  destinati  a  pluralita'  di uffici - e' riconosciuto
          negli altri casi  l'uso  disgiunto  dell'una  o  dell'altra
          delle  due  lingue.  Rimane  salvo  l'uso della sola lingua
          italiana all'interno degli ordinamenti di tipo militare".
             "Art.   107,  primo  e  secondo  comma.  -  Con  decreti
          legislativi saranno emanate  le  norme  di  attuazione  del
          presente   statuto,   sentita  una  commissione  paritetica
          composta di dodici membri  di  cui  sei  in  rappresentanza
          dello Stato, due del consiglio regionale, due del consiglio
          provinciale di Trento e  due  di  quello  di  Bolzano.  Tre
          componenti   devono   appartenere   al  gruppo  linguistico
          tedesco.
             In  seno alla commissione di cui al precedente comma, e'
          istituita  una  speciale  commissione  per  le   norme   di
          attuazione relative alle materie attribuite alla competenza
          della provincia di Bolzano, composta di sei membri, di  cui
          tre  in  rappresentanza  dello Stato e tre della provincia.
          Uno  dei  membri  in  rappresentanza   dello   Stato   deve
          appartenenre  al gruppo linguistico tedesco; uno dei quelli
          in rappresentanza  della  provincia  deve  appartenenre  al
          gruppo linguistico italiano".
             -  La  sentenza della Corte costituzionale n. 768 del 22
          giugno 1988 e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.  28
          del 13 luglio 1988, 1a serie speciale.
          Nota all'art. 1:
             -  Il  testo del quarto comma dell'art. 13 del D.P.R. n.
          752/1976  (per  l'argomento  si  veda  nelle  premesse   al
          presente  decreto)  e'  il  seguente: "Le prove di concorso
          devono tener conto, a seconda delle amministrazioni e delle
          carriere,     dell'ordinamento    giuridico-amministrativo,
          nonche' della storia e della geografia locali".