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LEGGE 9 gennaio 1991, n. 20

Integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi.

note: Entrata in vigore della legge: 6-2-1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/10/2005)
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Testo in vigore dal:  6-2-1991 al: 31-12-2005
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Commissario ad acta
1. Dopo l'articolo 6 della legge 12 agosto 1982, n. 576, è aggiunto il seguente:
"Art. 6-bis (Commissario per il compimento di singoli atti). - 1.
Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nei casi di grave inosservanza delle disposizioni impartite dalle autorità preposte alla vigilanza, di propria iniziativa o su proposta dell'ISVAP può disporre con proprio decreto la nomina di un commissario per il compimento di singoli atti necessari per rendere la gestione degli enti e delle imprese conforme a legge.
2. La nomina deve, in ogni caso, essere preceduta dalla contestazione da parte del Ministro, ove non vi abbia già provveduto l'ISVAP, ai legali rappresentanti dell'ente o dell'impresa, dell'inosservanza e può essere disposta solo decorso inutilmente il termine contestualmente assegnato per far cessare i fatti addebitati e rimuoverne gli effetti".
AVVERTENZA:
Il testo delle note quì pubblicato è stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi quì trascritti.