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LEGGE 15 gennaio 1991, n. 15

Norme intese a favorire la votazione degli elettori non deambulanti.

note: Entrata in vigore della legge: 3/2/1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/08/1993)
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Testo in vigore dal:  3-2-1991 al: 20-8-1993
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. In attesa che sia data piena applicazione alle norme in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, che sono di ostacolo alla partecipazione al voto degli elettori non deambulanti, gli elettori stessi, quando la sede della sezione alla quale sono iscritti non è accessibile mediante sedia a ruote, possono esercitare il diritto di voto in altra sezione del comune, che sia allocata in sede già esente da barriere architettoniche e che abbia le caratteristiche di cui all'articolo 2, previa esibizione, unitamente al certificato elettorale, di attestazione medica rilasciata dall'unità sanitaria locale.
2. Nei comuni ripartiti in più collegi senatoriali o più collegi provinciali per l'elezione, rispettivamente, del Senato della Repubblica o del consiglio provinciale e nei comuni nei quali si svolge l'elezione dei consigli circoscrizionali, la sezione scelta dall'elettore non deambulante per la votazione deve appartenere, nell'ambito territoriale comunale, al medesimo collegio, senatoriale o provinciale, o alla medesima circoscrizione, nei quali è compresa la sezione nelle cui liste l'elettore stesso è iscritto.
3. Per tutte le altre consultazioni elettorali, l'elettore non deambulante può votare in qualsiasi sezione elettorale del comune.
4. Gli elettori di cui al comma 1 sono iscritti, a cura del presidente del seggio presso il quale votano, in calce alla lista della sezione e di essi è presa nota nel verbale dell'ufficio.
5. I certificati di cui al comma 1 devono essere rilasciati gratuitamente ed in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche e vengono allegati al verbale dell'ufficio elettorale.