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DECRETO LEGISLATIVO 14 gennaio 1991, n. 12

Disposizioni integrative e correttive della disciplina processuale penale e delle norme ad essa collegate.

note: Entrata in vigore del decreto: 15/2/1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/01/1991)
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Testo in vigore dal: 15-2-1991
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                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988,
n. 447, recante approvazione del codice di procedura penale; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988,
n. 448, recante approvazione delle disposizioni sul processo penale a
carico di imputati minorenni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988,
n.  449,  recante  approvazione   delle   norme   per   l'adeguamento
dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a  quello  a
carico degli imputati minorenni; 
  Visto il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante  norme
di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale; 
  Visto il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, recante  norme
di  attuazione,  di  coordinamento  e  transitorie  del  decreto  del
Presidente della  Repubblica  22  settembre  1988,  n.  448,  recante
disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni; 
  Visto il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, recante  norme
di  attuazione,  di  coordinamento  e  transitorie  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, recante  norme
per l'adeguamento  dell'ordinamento  giudiziario  al  nuovo  processo
penale ed a quello a carico degli imputati minorenni; 
  Visto l'articolo 7 della legge 16 febbraio  1987,  n.  81,  recante
delega legislativa al Governo della Repubblica per  l'emanazione  del
nuovo codice di procedura penale; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 31 luglio 1990; 
  Visto il conforme  parere  reso  in  data  4  dicembre  1990  della
commissione parlamentare istituita  a  norma  dell'articolo  8  della
citata legge n. 81 del 1987; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 21 dicembre 1990; 
  Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia; 
                                EMANA 
                   il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
  1. Il comma 5 dell'articolo 148 del codice di procedura  penale  e'
sostituito dal seguente: 
  " 5. La lettura dei  provvedimenti  alle  persone  presenti  e  gli
avvisi che sono dati dal giudice verbalmente agli interessati in loro
presenza  sostituiscono  le  notificazioni,  purche'  ne  sia   fatta
menzione nel verbale.". 
 
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Nota redazionale 
  Il  testo  delle  premesse  e'  riportato  gia'  integrato  con  le
correzioni   apportate   dall'errata-corrige   pubblicato   in   G.U.
29/01/1991, n. 24 durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.