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LEGGE 29 dicembre 1990, n. 432

Misure urgenti per l'attuazione dell'intervento idrogeologico e forestale nella regione Calabria.

note: Entrata in vigore della legge: 29/01/1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  29-1-1991 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Alla regione Calabria è concesso un contributo speciale di lire 700 miliardi per le spese sostenute negli anni 1989 e 1990 per il perseguimento delle finalità previste dall'articolo 1 della legge 12 ottobre 1984, n. 664. L'erogazione delle somme è subordinata agli adempimenti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 3 febbraio 1986, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1986, n. 87. Per le medesime finalità alla regione stessa è concesso un ulteriore contributo di lire 540 miliardi in relazione agli oneri da sostenersi negli anni 1991 e 1992.
2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 1.240 miliardi nell'anno 1990, si provvede, quanto a lire 250 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Interventi a favore della regione Calabria", e, quanto a lire 990 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando l'accantonamento di uguale denominazione.
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 dicembre 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri

MARONGIU, Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 1 della legge n. 664/1984 (Misure straordinarie per la continuazione di iniziative in corso nel territorio della regione Calabria), è il seguente:
"Art. 1. - Per l'attuazione dell'intervento idrogeologico e forestale, riferito ad un programma esecutivo per l'anno 1984, concernente i settori della silvicoltura, della tutela del patrimonio forestale, della difesa del suolo, della sistemazione idraulico-forestale, delle connesse infrastrutture civili, anche ai fini del potenziamento dei comparti agricolo e turistico, è concesso un ulteriore contributo speciale alla regione Calabria di lire 86.700 milioni in aggiunta a quello di lire 173.300 milioni già autorizzato con decreto-legge 15 giugno 1984, n. 233, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1984, n. 442.
Il programma di cui al precedente comma deve comunque essere approvato dai competenti organi regionali entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge".
- Il testo dell'art. 1, comma 2, del D.L. n. 15/1986, è il seguente: "2. L'erogazione della somma di cui al comma 1 è subordinata alla presentazione al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, di apposita dichiarazione del presidente della giunta regionale attestante sia l'entità della spesa sostenuta, sia la conformità degli interventi realizzati rispetto a quelli previsti dall'art. 1 della legge 12 ottobre 1984, n. 664. L'attestazione del presidente della giunta regionale deve contenere la suddivisione degli oneri per mano d'opera, previdenziali, assistenziali, di acquisto materiali e noli, nonché di spese generali degli enti concessionari.".