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LEGGE 2 gennaio 1991, n. 1

Disciplina dell'attività di intermediazione mobiliare e disposizioni sull'organizzazione dei mercati mobiliari.

note: Entrata in vigore della legge: 5/1/1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/03/1998)
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Testo in vigore dal:  5-1-1991 al: 31-8-1996
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(Attività di intermediazione mobiliare)
1. Per attività di intermediazione mobiliare si intende:
a) negoziazione per conto proprio o per conto terzi, ovvero sia per conto proprio che per conto terzi, di valori mobiliari;
b) collocamento e distribuzione di valori mobiliari con o senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo, ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;
c) gestione di patrimoni, mediante operazioni aventi ad oggetto valori mobiliari;
d) raccolta di ordini di acquisto o vendita di valori mobiliari;
e) consulenza in materia di valori mobiliari;
f) sollecitazione del pubblico risparmio effettuata mediante attività anche di carattere promozionale svolta in luogo diverso da quello adibito a sede legale o amministrativa principale dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto che procede al collocamento, di cui all'articolo 18-ter, terzo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni e integrazioni.
2. Ai fini della presente legge i contratti a termine su strumenti finanziari collegati a valori mobiliari, tassi di interesse e valute, ivi compresi quelli aventi ad oggetto indici su tali valori mobiliari, tassi di interesse e valute, sono considerati valori mobiliari.