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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1990, n. 419

Regolamento per l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

note: Entrata in vigore del decreto: 18/1/1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/12/1999)
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Testo in vigore dal:  18-1-1991 al: 21-10-1996
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che ha istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ed in particolare l'art. 12 che prevede l'emanazione di un regolamento per l'organizzazione del Ministero;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 19 aprile 1990;
Sentite le competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Considerato che la commissione della Camera dei deputati ha posto come condizione per il suo parere favorevole l'indicazione di un termine, collegato alla durata in carica del Ministro, per la preposizione ai dipartimenti e ai servizi;
Ritenuto che la logica di tale termine è da condividere, in quanto è funzionale all'opera del Ministro ed è tale da non far venir meno la natura determinata nel tempo dell'incarico;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 1990;
Sulla proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1

Finalità del regolamento
1. Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato Ministero, istituito dalla legge 9 maggio 1989, n. 168, di seguito denominata legge, è organizzato nei dipartimenti e nei servizi istituiti e disciplinati secondo le norme contenute nel presente regolamento.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- La legge n. 168/1989 reca: "Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica".