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LEGGE 15 dicembre 1990, n. 396

Interventi per Roma, capitale della Repubblica.

note: Entrata in vigore della legge: 11-1-1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/05/2012)
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Testo in vigore dal:  11-1-1991 al: 27-12-2011
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(Obiettivi).
1. Sono di preminente interesse nazionale gli interventi funzionali all'assolvimento da parte della città di Roma del ruolo di capitale della Repubblica e diretti a:
a) realizzare il sistema direzionale orientale e le connesse infrastrutture, anche attraverso una riqualificazione del tessuto urbano e sociale del quadrante Est della città, nonché definire organicamente il piano di localizzazione delle sedi del Parlamento, del Governo, delle amministrazioni e degli uffici pubblici anche attraverso il conseguente programma di riutilizzazione dei beni pubblici;
b) conservare e valorizzare il patrimonio monumentale, archeologico e artistico, creare parchi archeologici ed in particolare quello dell'area centrale, dei Fori e dell'Appia Antica, incrementare e valorizzare il sistema di parchi urbani e suburbani, nonché acquisire le aree necessarie e quelle ancora private del comprensorio di Villa Ada;
c) assicurare la più efficace tutela dell'ambiente e del territorio, anche attraverso il risanamento dei fiumi Aniene e Tevere e del litorale, realizzare parchi naturali, sportivi e per il tempo libero nonché interventi di recupero edilizio, di rinnovo urbano e di riqualificazione delle periferie, ivi comprese le opere di carattere igienico-sanitario;
d) adeguare la dotazione dei servizi e delle infrastrutture per la mobilità urbana e metropolitana anche attraverso la definizione di un sistema di raccordi intermodali e di navigabilità del Tevere con la sistemazione della sua portualità, la riorganizzazione delle attività aeroportuali nonché il potenziamento del trasporto pubblico su ferro con sistemi integrati ed in sede propria, sotterranea e di superficie;
e) qualificare le università e i centri di ricerca esistenti e realizzare nuovi atenei e nuove strutture per la scienza e la cultura;
f) costituire un polo europeo dell'industria dello spettacolo e della comunicazione e realizzare il sistema congressuale, fieristico ed espositivo anche attraverso il restauro, il recupero e l'adeguamento delle strutture esistenti;
g) provvedere alla adeguata sistemazione delle istituzioni internazionali operanti in Italia e presenti a Roma.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.