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DECRETO LEGISLATIVO 20 novembre 1990, n. 358

Disposizioni sulla ricapitalizzazione di enti creditizi pubblici.

note: Entrata in vigore del decreto: 18/12/1990
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vigente al 28/04/2024
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Testo in vigore dal: 18-12-1990
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visti  gli  articoli  4  e  6  della  legge 30 luglio 1990, n. 218,
recante disposizioni in materia di  ristrutturazione  e  integrazione
patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;
  Acquisito  il  parere  delle  competenti commissioni permanenti del
Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
  Vista  la  deliberazione  del  Comitato  interministeriale  per  il
credito ed il risparmio, resa il 17 novembre 1990;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 17 novembre 1990;
  Sulla proposta del Ministro del tesoro;
                              E M A N A
                   il seguente decreto legislativo:
                            Articolo unico
             Ricapitalizzazione degli istituti di credito
                         di diritto pubblico
  1.   Tenuto   conto   delle  esigenze  patrimoniali  connesse  alla
riorganizzazione e allo sviluppo di istituti di  credito  di  diritto
pubblico e dell'attuazione delle linee direttive indicate nel decreto
del Ministro del tesoro emanato in data  27  luglio  1981,  ai  sensi
dell'art.  2  della  legge 10 febbraio 1981, n. 23, i fondi di cui al
comma 1 dell'art. 4 della  legge  n.  218  del  30  luglio  1990  per
complessive lire 1.800 miliardi sono destinati al Banco di Napoli per
lire 850 miliardi, al Banco di Sicilia per lire 600 miliardi  e  alla
Banca nazionale del lavoro per lire 350 miliardi.
  2. La spesa e' cosi' ripartita in ragione d'anno:
 Banco di Napoli:
   lire  140  miliardi nel 1990, lire 213 miliardi nel 1992, lire 237
miliardi nel 1993, lire 260 miliardi nel 1994;
 Banco di Sicilia:
   lire  100  miliardi nel 1990, lire 151 miliardi nel 1992, lire 167
miliardi nel 1993, lire 182 miliardi nel 1994;
 Banca nazionale del lavoro:
   lire  57  miliardi  nel  1990,  lire 88 miliardi nel 1992, lire 98
miliardi nel 1993, lire 107 miliardi nel 1994.
  3. A fronte dei versamenti devono essere costituite, da parte degli
istituti destinatari, apposite  riserve  denominate  con  riferimento
alla  legge  n.  218  del 30 luglio 1990 da utilizzare entro due anni
dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  stessa,  per   la
costituzione o l'aumento di capitale delle societa' per azioni di cui
all'art. 1, comma 1, della medesima legge n. 218 del 30 luglio  1990.
  4.  Le corrispondenti azioni sono attribuite al tesoro dello Stato.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 20 novembre 1990
                               COSSIGA
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
                                  CARLI, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI