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LEGGE 11 ottobre 1990, n. 289

Modifiche alla disciplina delle indennità di accompagnamento di cui alla legge 21 novembre 1988, n. 508, recante norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti e istituzione di un'indennità di frequenza per i minori invalidi.

note: Entrata in vigore della legge: 1-11-1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/05/2011)
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Testo in vigore dal: 28-11-2002
aggiornamenti all'articolo
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
                             Beneficiari 
 
  1. Ai mutilati ed invalidi civili minori  di  anni  18,  cui  siano
state riconosciute  dalle  commissioni  mediche  periferiche  per  le
pensioni di guerra e di invalidita' civile difficolta' persistenti  a
svolgere i compiti e le  funzioni  della  propria  eta',  nonche'  ai
minori ipoacusici che presentino una perdita uditiva superiore ai  60
decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze di 500,  1.000,  2.000
hertz, e' concessa, per il  ricorso  continuo  o  anche  periodico  a
trattamenti  riabilitativi  o  terapeutici  a  seguito   della   loro
minorazione, una indennita' mensile  di  frequenza  di  importo  pari
all'assegno di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118,
e successive modificazioni, a decorrere dal 1° settembre 1990. 
  2. La concessione dell'indennita' di cui al comma 1 e'  subordinata
alla frequenza continua o anche periodica di centri  ambulatoriali  o
di  centri  diurni,  anche  di  tipo  semi-residenziale,  pubblici  o
privati, purche' operanti in regime convenzionale, specializzati  nel
trattamento terapeutico o nella  riabilitazione  e  nel  recupero  di
persone portatrici di handicap. 
  3. L'indennita'  mensile  di  frequenza  e'  altresi'  concessa  ai
mutilati ed invalidi civili minori di anni 18 che frequentano scuole,
pubbliche o private, di ogni ordine e grado, a partire  dalla  scuola
materna,  nonche'   centri   di   formazione   o   di   addestramento
professionale  finalizzati  al  reinserimento  sociale  dei  soggetti
stessi. ((1)) 
  4. Il requisito della frequenza continua o anche periodica, nonche'
la condizione di cui al comma 1, sono richiesti anche  per  i  minori
che si trovino nelle condizioni indicate al comma 3. 
  5. L'indennita' mensile  di  frequenza  e'  erogata  alle  medesime
condizioni reddituali dell'assegno di cui al comma 1  e  ad  essa  si
applica il medesimo sistema di perequazione automatica. 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  La Corte costituzionale, con sentenza 20-22 novembre 2002,  n.  467
(in G.U. 1a s.s. 27/11/2002, n. 47)  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale del comma 3 del presente articolo, nella parte in  cui
non prevede che l'indennita' mensile di frequenza sia concessa  anche
ai minori che frequentano l'asilo nido.