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DECRETO-LEGGE 15 settembre 1990, n. 262

Misure urgenti per il finanziamento del saldo della maggiore spesa sanitaria relativa agli anni 1987 e 1988 e disposizioni per il finanziamento della maggiore spesa sanitaria relativa all'anno 1990.

note: Entrata in vigore del decreto: 20-9-1990.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 19 novembre 1990, n. 334 (in G.U. 19/11/1990, n.270).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  20-9-1990 al: 21-12-2008
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare il proseguimento dell'erogazione dei servizi sanitari mediante il ripianamento dei disavanzi delle unità sanitarie locali e degli altri enti che erogano assistenza sanitaria attraverso l'assunzione di mutui da parte delle regioni e delle province autonome;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 settembre 1990;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri della sanità, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze e per gli affari regionali ed i problemi istituzionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. La maggiore spesa sanitaria di cui all'articolo 4 del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8, non coperta con le operazioni di finanziamento ivi previste, è finanziata mediante ulteriori operazioni di mutuo, con onere di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, entro i limiti del 20 per cento e del 25 per cento da assumere, rispettivamente, entro gli anni 1990 e 1991 da parte delle regioni e delle province autonome con le aziende ed istituti di credito ordinario e speciale, individuati ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera b), del citato decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8, e secondo condizioni, durata e modalità stabilite ai sensi della predetta disposizione.
2. I mutui di cui al comma 1, che possono essere concessi dalle aziende ed istituti di credito anche in deroga alle loro norme statutarie, sono versati in unica soluzione sul conto corrente generale infruttifero che ciascuna regione e provincia autonoma intrattiene con la tesoreria centrale dello Stato e sono trasferiti agli enti che gestiscono la spesa sanitaria con vincolo di destinazione. Non si applicano i limiti per l'assunzione di mutui previsti dalle vigenti disposizioni per le regioni e le province autonome.