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DECRETO-LEGGE 6 agosto 1990, n. 220

Misure urgenti relative ai beni della Repubblica dell'Iraq.

note: Entrata in vigore del decreto: 6/8/1990.
Decreto-Legge convertito dalla L. 05 ottobre 1990, n. 278 (in G.U. 05/10/1990, n.233).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/04/1999)
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Testo in vigore dal: 11-5-1999
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                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Vista  la  dichiarazione  sulla  invasione  del  Kuwait  da   parte
dell'Iraq, resa il 4 agosto 1990 dalla Comunita' economica europea  e
dai suoi Stati membri; 
  Viste le misure concordate e previste nella suddetta dichiarazione,
tra le quali figura l'adozione di  adeguati  provvedimenti  intesi  a
congelare i beni iracheni nel territorio degli Stati membri; 
  Visto il perdurare della occupazione del Kuwait da parte dell'Iraq; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di dare  esecuzione
da parte italiana alla decisione della Comunita'; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 5 agosto 1990; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri di grazia  e
giustizia, del tesoro, delle partecipazioni statali e  del  commercio
con l'estero; 
                              E M A N A 
                      il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1. Sono vietati gli  atti  di  disposizione  e  le  transazioni,  a
qualsiasi  titolo   effettuati,   concernenti   beni   mobili   anche
immateriali, beni immobili, aziende o altre  universalita'  di  beni,
valori  o  titoli  di  natura  finanziaria   o   valutaria   comunque
denominati, allorche' detti beni, valori o titoli appartengano, anche
tramite  intermediari,  alla  Repubblica  dell'Iraq  o  a   qualsiasi
soggetto, agenzia,  ente  od  organismo  partecipato,  controllato  o
diretto dalla Repubblica dell'Iraq medesima.(1)(2)(3)(4)(5) ((6)) 
 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  Il D.P.C.M 6  novembre  1990,  (in  G.U.  8/11/1990,  n.  261),  ha
disposto (con l'articolo unico,  comma  1)  che  "I  divieti  di  cui
all'art. 1 del decreto-legge 4 agosto 1990, n. 216, convertito  dalla
legge 3 ottobre 1990, n. 271, e del decreto-legge 6 agosto  1990,  n.
220, convertito dalla legge 5 ottobre 1990, n. 278, non si applicano,
a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale  del
presente decreto,  ai  rapporti  con  i  sottoindicati  soggetti  non
residenti, ivi comprese le filiali di quest'ultimi dislocate in Paesi
terzi: 
    

   Arab African International Bank - Egitto;
   Tunis Arab African Bank - Tunisia;
   Egyptian Gulf Bank - Egitto;
   MISR International Bank - Egitto;
   Bahrain Middle East Bank (E.C.) - Bahrain;
   Kuwait French Bank - Francia;
   ABC - Banque Internationale de Monaco - Principato di Monaco;
   Kuwait Turkish Finance House - Turchia;
   Gulf International Bank B.S.C. - Bahrain;
   Arab Banking Corporation B.S.C. - Bahrain;
   Arab Banking Corporation Daus & C. GmbH - Germania;
   Banco Atlantico S.A. - Spagna;
   Arab Bank (Switzerland) Ltd. - Svizzera;
   Arab Australia Ltd. - Australia;
   Arab Bank (Austria) A.G. - Austria;
   UBAE - Arab German Bank - Lussemburgo.

    
  Resta comunque fermo il divieto di porre in essere  operazioni  che
comportino trasferimenti di fondi o di altre attivita' in  favore  di
soggetti in Kuwait o in Iraq, nonche'  ogni  altro  divieto  previsto
nell'art. 1 dei decreti-legge n. 216/1990 e n.  220/1990,  convertiti
rispettivamente dalle leggi n. 271/1990 e n. 278/1990". 
  Ha inoltre disposto (con l'articolo unico, comma 2) che "In  deroga
ai divieti di cui all'art. 1 del decreto-legge 4 agosto 1990, n. 216,
convertito dalla legge 3 ottobre 1990, n. 271, e del decreto-legge  6
agosto 1990, n. 220, convertito dalla legge 5 ottobre 1990,  n.  278,
la societa' ABC finanziaria S.p.a. - Roma e la societa' Ercros S.r.l.
- Milano, sono autorizzate, a decorrere dalla data  di  pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, a svolgere la  normale
attivita'. 
  Nei confronti delle predette societa' resta  fermo  il  divieto  di
compiere atti  di  disposizione  e  transazioni  a  qualsiasi  titolo
effettuate sul capitale  o  sulle  partecipazioni,  di  corrispondere
utili e di eseguire qualsiasi altra operazione qualora le fattispecie
sopra indicate comportino in qualunque modo trasferimenti di fondi  o
di altre attivita' in favore di soggetti in Kuwait o in Iraq. 
  Permangono, inoltre, gli altri divieti  previsti  nell'art.  1  dei
decreti-legge n. 216/1990 e n. 220/1990,  convertiti  rispettivamente
dalle leggi n. 271/1990 e n. 278/1990". 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  Il D.P.C.M. 7 novembre  1990,  (in  G.U.  9/11/1990,  n.  262),  ha
disposto (con l'art. 1, comma 1) che "In deroga  al  divieto  di  cui
all'art. 1 dei decreti-legge 4 agosto 1990, n. 216, convertito  dalla
legge 3 ottobre 1990, n. 271, e 6 agosto  1990,  n.  220,  convertito
dalla legge 5 ottobre 1990, n. 278, e' autorizzato il compimento  con
la  societa'  United  Arab  Shipping  Co.  (U.A.S.C.)  di   qualsiasi
transazione collegata allo svolgimento da  parte  di  detta  societa'
della  propria  ordinaria  attivita'  di  trasporto  marittimo,   con
esclusione dell'utilizzo di navi battenti  bandiera  irachena,  fermo
restando il divieto di effettuare trasporti e trasferimenti di  alcun
genere provenienti dal o destinati al Kuwait o all'Iraq, nonche' ogni
altro divieto previsto dall'ordinamento giuridico". 
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AGGIORNAMENTO (3) 
  Il D.P.C.M. 10  gennaio  1991,  (in  G.U.  11/01/1991,  n.  9),  ha
disposto (con l'articolo unico, comma 1) "In deroga ai divieti di cui
all'art. 1 del decreto-legge 6 agosto 1990, n. 220, convertito, dalla
legge 5 agosto 1990, n. 278, all'art. 1 del  decreto-legge  4  agosto
1990, n. 216, convertito, dalla  legge  3  ottobre  1990,  n.  271  e
all'art. 1 del decreto-legge 23  agosto  1990,  n.  247,  convertito,
dalla legge 19 ottobre 1990, n. 298, sono consentiti: 
  a far data dall'entrata in vigore del regolamento  CEE  n.  3155/90
del 29 ottobre 1990 i pagamenti relativi ad operazioni di  trasporto,
che non risultino  vietate  dal  combinato  disposto  dell'art.  1  e
dell'allegato 1 del citato regolamento CEE  n.  3155/90,  nonche'  le
prestazioni ed il pagamento dei servizi connessi; 
  a far data dall'entrata in vigore del regolamento  CEE  n.  2340/90
dell'8  agosto  1990  i  pagamenti  relativi  alle  esportazioni   di
medicinali in Iraq e Kuwait, che non risultino vietate ai  sensi  dei
regolamenti CEE n. 2340/90 e n. 3155/90". 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.P.C.M. 10 gennaio 1991, (in G.U. 11/01/1991, n. 9) ha disposto
(con l'articolo unico, comma 1) che "I divieti di cui all'art. 1  del
decreto-legge 4 agosto  1990,  n.  216,  convertito,  dalla  legge  3
ottobre 1990, n. 271, e del decreto-legge  6  agosto  1990,  n.  220,
convertito, dalla legge 5 ottobre 1990, n. 278, non si  applicano,  a
decorrere dalla data di publicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  del
presente decreto, ai rapporti con la Arab Bank PLC - Giordania e  con
le sue filiali dislocate in Paesi terzi diversi  da  Iraq  e  Kuwait,
nonche' con le sue offshore Units  di  Manama  (Bahrain),  del  Cairo
(Egitto) e di Singapore. Resta comunque fermo il divieto di porre  in
essere operazioni che comportino trasferimenti di fondi  o  di  altre
attivita' in favore di soggetti in Kuwait o  in  Iraq,  nonche'  ogni
altro divieto previsto nell'art. 1 dei decreti-legge n. 216/1990 e n.
220/1990, convertiti, rispettivamente, dalle leggi n. 271/1990  e  n.
278/1990". 
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AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.P.C.M. 8 gennaio 1992, (in G.U. 10/01/1992, n. 7), ha disposto
(con l'articolo unico, comma 1) che "In  deroga  ai  divieti  di  cui
all'art. 1 del decreto-legge 6 agosto 1990, n. 220, convertito  dalla
legge 5 ottobre 1990, n. 278, a decorrere dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto,  i  fondi  accreditati
dalla Repubblica dell'Iraq o da istituti di credito  iracheni  presso
le banche italiane anteriormente al 6  agosto  1990,  e  tuttora  ivi
giacenti, sono utilizzabili dalla menzionata Repubblica  o  da  altri
soggetti dell'Iraq per il pagamento di  esportazioni  italiane  verso
quel Paese o per la prestazione di garanzie rilasciate a  fronte  del
regolamento delle esportazioni stesse, sempreche' queste ultime siano
autorizzate ai sensi delle disposizioni vigenti. 
  Le somme impiegate all'uopo non dovranno superare una quota del 10%
delle somme liquide di pertinenza irachena disponibili presso ciascun
istituto di credito". 
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AGGIORNAMENTO (6) 
  Il D.P.C.M. 9 marzo 1999 (in G.U. 26/4/1999, n.96) ha disposto (con
l'art. 1, comma 1) che "In deroga ai divieti di cui  all'art.  1  del
decreto-legge 6 agosto 1990, n. 220, convertito dalla legge 5 ottobre
1990, n. 278, a decorrere dalla data di pubblicazione nella  Gazzetta
Ufficiale del presente decreto,  e'  consentito  il  pagamento  delle
spese  istituzionali,  di  funzionamento  e  di  manutenzione   della
Rappresentanza diplomatica della Repubblica dell'Iraq presso la Santa
Sede, a valere sui fondi congelati di pertinenza della Banca centrale
dell'Iraq accreditati sui conti bancari in essere presso  il  sistema
bancario italiano alla data del 5 agosto 1990, in contropartita della
fornitura in Italia alla citata Rappresentanza diplomatica dei beni e
servizi corrispondenti. Il ritiro  delle  somme  all'uopo  necessarie
dovra' avvenire presso un unico istituto bancario italiano  prescelto
dalle autorita'  irachene  e  di  gradimento  esplicito  del  Governo
italiano e sara' subordinato, volta  per  volta,  alla  presentazione
presso l'istituto stesso  di  idonea  documentazione  comprovante  le
spese di carattere  istituzionale  effettivamente  sostenute  per  il
funzionamento e la manutenzione della sede della missione diplomatica
di cui sopra; tali somme non potranno in ogni caso superare il limite
annuale di 1500 milioni di lire italiane".