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DECRETO-LEGGE 4 agosto 1990, n. 216

Misure cautelari a tutela dei beni e degli interessi economici dello Stato del Kuwait.

note: Entrata in vigore del decreto: 4/8/1990.
Decreto-Legge convertito dalla L. 03 ottobre 1990, n. 271 (in G.U. 03/10/1990, n.231).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/01/1991)
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Testo in vigore dal: 26-1-1991
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                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Vista  la  grave  situazione  determinata  nel  Kuwait  a   seguito
dell'occupazionedi questo Stato da parte di forze armate straniere; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di prevedere misure
volte a vietare le alienazioni e gli atti che hanno per oggetto  beni
dello Stato del Kuwait; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 3 agosto 1990; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri di grazia  e
giustizia, del  bilancio  e  della  programmazione  economica,  delle
finanze, del tesoro e del commercio con l'estero; 
                              E M A N A 
                      il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1. Sono vietati  gli  atti  di  disposizione  e  le  transazioni  a
qualsiasi  titolo   effettuati,   concernenti   beni   mobili   anche
immateriali, beni immobili, aziende o altre  universalita'  di  beni,
valori  o  titoli  di  natura  finanziaria   o   valutaria   comunque
denominati, allorche' detti beni, valori o titoli appartengano, anche
tramite intermediari, allo Stato del Kuwait o  a  qualsiasi  agenzia,
ente od organismo partecipato,  controllato  o  diretto  dallo  Stato
medesimo. (1)(2)(3)((4))((5))((6)) 
 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  Il D.P.C.M. 5 ottobre  1990,  (in  G.U.  06/10/1990,  n.  234),  ha
disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "In deroga al divieto di
cui all'art. 1 del decreto-legge 4 agosto 1990, n. 216,  la  societa'
Kuwait Petroleum Italia S.p.a., e'  autorizzata,  a  decorrere  dalla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente  decreto,
ad acquistare le azioni della Kuwait Oil italiana S.p.a. Le  medesime
societa' sono  inoltre  autorizzate  a  procedere  alla  fusione  per
incorporazione  della  Kuwait  Oil  italiana  S.p.a.   nella   Kuwait
Petroleum Italia S.p.a". 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  Il D.P.C.M. 6 novembre  1990,  (in  G.U.  08/11/1990,  n.  261)  ha
disposto (con l'articolo unico,  comma  1)  che  "I  divieti  di  cui
all'art. 1 del decreto-legge 4 agosto 1990, n. 216, convertito  dalla
legge 3 ottobre 1990, n. 271, e del decreto-legge 6 agosto  1990,  n.
220, convertito dalla legge 5 ottobre 1990, n. 278, non si applicano,
a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale  del
presente decreto,  ai  rapporti  con  i  sottoindicati  soggetti  non
residenti, ivi comprese le filiali di quest'ultimi dislocate in Paesi
terzi: 
    

   Arab African International Bank - Egitto;
   Tunis Arab African Bank - Tunisia;
   Egyptian Gulf Bank - Egitto;
   MISR International Bank - Egitto;
   Bahrain Middle East Bank (E.C.) - Bahrain;
   Kuwait French Bank - Francia;
   ABC - Banque Internationale de Monaco - Principato di Monaco;
   Kuwait Turkish Finance House - Turchia;
   Gulf International Bank B.S.C. - Bahrain;
   Arab Banking Corporation B.S.C. - Bahrain;
   Arab Banking Corporation Daus & C. GmbH - Germania;
   Banco Atlantico S.A. - Spagna;
   Arab Bank (Switzerland) Ltd. - Svizzera;
   Arab Australia Ltd. - Australia;
   Arab Bank (Austria) A.G. - Austria;
   UBAE - Arab German Bank - Lussemburgo.
 
    
  Resta comunque fermo il divieto di porre in essere  operazioni  che
comportino trasferimenti di fondi o di altre attivita' in  favore  di
soggetti in Kuwait o in Iraq, nonche'  ogni  altro  divieto  previsto
nell'art. 1 dei decreti-legge n. 216/1990 e n.  220/1990,  convertiti
rispettivamente dalle leggi n. 271/1990 e n. 278/1990". 
  Ha inoltre disposto (con l'articolo unico, comma 2) che "In  deroga
ai divieti di cui all'art. 1 del decreto-legge 4 agosto 1990, n. 216,
convertito dalla legge 3 ottobre 1990, n. 271, e del decreto-legge  6
agosto 1990, n. 220, convertito dalla legge 5 ottobre 1990,  n.  278,
la societa' ABC finanziaria S.p.a. - Roma e la societa' Ercros S.r.l.
- Milano, sono autorizzate, a decorrere dalla data  di  pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, a svolgere la  normale
attivita'. 
  Nei confronti delle predette societa' resta  fermo  il  divieto  di
compiere atti  di  disposizione  e  transazioni  a  qualsiasi  titolo
effettuate sul capitale  o  sulle  partecipazioni,  di  corrispondere
utili e di eseguire qualsiasi altra operazione qualora le fattispecie
sopra indicate comportino in qualunque modo trasferimenti di fondi  o
di altre attivita' in favore di soggetti in Kuwait o in Iraq. 
  Permangono, inoltre, gli altri divieti  previsti  nell'art.  1  dei
decreti-legge n. 216/1990 e n. 220/1990,  convertiti  rispettivamente
dalle leggi n. 271/1990 e n. 278/1990". 
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AGGIORNAMENTO (3) 
  Il D.P.C.M. 7  novembre  1990,  (in  G.U.  9/11/1990,  n.  262)  ha
disposto (con l'art. 1, comma 1) che "In deroga  al  divieto  di  cui
all'art. 1 dei decreti-legge 4 agosto 1990, n. 216, convertito  dalla
legge 3 ottobre 1990, n. 271, e 6 agosto  1990,  n.  220,  convertito
dalla legge 5 ottobre 1990, n. 278, e' autorizzato il compimento  con
la  societa'  United  Arab  Shipping  Co.  (U.A.S.C.)  di   qualsiasi
transazione collegata allo svolgimento da  parte  di  detta  societa'
della  propria  ordinaria  attivita'  di  trasporto  marittimo,   con
esclusione dell'utilizzo di navi battenti  bandiera  irachena,  fermo
restando il divieto di effettuare trasporti e trasferimenti di  alcun
genere provenienti dal o destinati al Kuwait o all'Iraq, nonche' ogni
altro divieto previsto dall'ordinamento giuridico". 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.P.C.M. 10 gennaio 1991, (in G.U. 11/01/1991, n. 9) ha disposto
"In deroga ai divieti di cui all'art. 1 del  decreto-legge  6  agosto
1990, n. 220, convertito, dalla legge 5 agosto 1990, n. 278, all'art.
1 del decreto-legge 4 agosto 1990, n. 216, convertito, dalla legge  3
ottobre 1990, n. 271 e all'art. 1 del decreto-legge 23  agosto  1990,
n. 247, convertito,  dalla  legge  19  ottobre  1990,  n.  298,  sono
consentiti: 
  a far data dall'entrata in vigore del regolamento  CEE  n.  3155/90
del 29 ottobre 1990 i pagamenti relativi ad operazioni di  trasporto,
che non risultino  vietate  dal  combinato  disposto  dell'art.  1  e
dell'allegato 1 del citato regolamento CEE  n.  3155/90,  nonche'  le
prestazioni ed il pagamento dei servizi connessi; 
  a far data dall'entrata in vigore del regolamento  CEE  n.  2340/90
dell'8  agosto  1990  i  pagamenti  relativi  alle  esportazioni   di
medicinali in Iraq e Kuwait, che non risultino vietate ai  sensi  dei
regolamenti CEE n. 2340/90 e n. 3155/90". 
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AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.P.C.M. 10 gennaio 1991, (in G.U. 11/01/1991, n. 9) ha disposto
(con l'articolo unico, comma 1) che "I divieti di cui all'art. 1  del
decreto-legge 4 agosto  1990,  n.  216,  convertito,  dalla  legge  3
ottobre 1990, n. 271, e del decreto-legge  6  agosto  1990,  n.  220,
convertito, dalla legge 5 ottobre 1990, n. 278, non si  applicano,  a
decorrere dalla data di publicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  del
presente decreto, ai rapporti con la Arab Bank PLC - Giordania e  con
le sue filiali dislocate in Paesi terzi diversi  da  Iraq  e  Kuwait,
nonche' con le sue offshore Units  di  Manama  (Bahrain),  del  Cairo
(Egitto) e di Singapore. Resta comunque fermo il divieto di porre  in
essere operazioni che comportino trasferimenti di fondi  o  di  altre
attivita' in favore di soggetti in Kuwait o  in  Iraq,  nonche'  ogni
altro divieto previsto nell'art. 1 dei decreti-legge n. 216/1990 e n.
220/1990, convertiti, rispettivamente, dalle leggi n. 271/1990  e  n.
278/1990". 
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AGGIORNAMENTO (6) 
  Il D.P.C.M. 10 gennaio 1991 (in G.U. 11/01/1991, n. 9) ha  disposto
(con l'articolo unico, comma 1) che "I divieti di cui all'art. 1  del
decreto-legge 4 agosto  1990,  n.  216,  convertito,  dalla  legge  3
ottobre 1990, n. 271, a decorrere dalla data  di  publicazione  nella
Gazzetta Ufficiale del presente decreto, non si applicano ai rapporti
intercorrenti con il  K.I.O.  -  Kuwait  Investment  Office,  Londra,
rappresentato dal sig. Fahad Mohammed  Al-Sabah  e  dal  sig.  Khaled
Naser Humoud Al-Sabah in qualita' di  presidente  e  vice  presidente
(direttore  e  vice   direttore   generale),   aventi   per   oggetto
investimenti  finanziari   (titoli,   conti   e   depositi   bancari,
certificati di deposito,  negoziazioni  di  valuta).  Resta  comunque
fermo il  divieto  di  porre  in  essere  operazioni  che  comportino
trasferimenti di fondi o di altre attivita' in favore di soggetti  in
Kuwait o in Iraq, nonche' ogni altro  divieto  previsto  nell'art.  1
delle leggi n. 271/1990 e n. 278/1990".