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DECRETO-LEGGE 4 agosto 1990, n. 213

Provvidenze urgenti in materia di pesca con reti da posta derivanti.

note: Entrata in vigore del decreto: 5/8/1990.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/12/1990)
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Testo in vigore dal:  5-8-1990 al: 3-10-1990

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista l'ordinanza del 27 luglio 1990, con la quale il Consiglio di Stato ha confermato la predetta ordinanza;
Considerato che la conseguente interruzione della pesca al pesce spada comporta gravi conseguenze sull'occupazione, specialmente nel Mezzogiorno;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prevedere misure finanziarie per ridurre gli effetti economici negativi conseguenti alla sospensione dell'attività di pesca;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 1990;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Il Ministero della marina mercantile è autorizzato a concedere un'indennità una tantum ai titolari di licenze di pesca, di cui all'articolo 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, obbligati a sospendere l'attività di pesca con l'attrezzo denominato rete da posta derivante.
2. L'ammontare dell'indennità per ciascuna impresa e per i membri dell'equipaggio, nonché le modalità tecniche di erogazione della stessa indennità, sono fissati con decreto del Ministro della marina mercantile.