stai visualizzando l'atto

LEGGE 19 aprile 1990, n. 85

Modificazioni alla legge 2 agosto 1982, n. 528, sull'ordinamento del gioco del lotto.

note: Entrata in vigore della legge: 12/5/1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/01/2001)
nascondi
Testo in vigore dal: 15-2-2001
aggiornamenti all'articolo
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
  la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  1. Il secondo ed il terzo  comma  dell'articolo  3  della  legge  2
agosto 1982, n. 528, sono sostituiti dai seguenti: 
  "L'importo di ciascuna giocata e' fissato in lire mille, o multipli
di mille, e non puo' essere superiore a lire 50  mila.  Il  giocatore
puo' frazionare l'importo in poste tra  le  diverse  sorti.  Ciascuna
posta deve essere pari a 10 ovvero ad un multiplo di 10.  La  giocata
per tutte le ruote non puo' essere inferiore a lire 2 mila. 
  I valori di cui al secondo comma, qualora l'andamento del gioco  lo
renda opportuno, possono essere modificati con decreto  del  Ministro
delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro".(1)((2)) 
--------------- 
  AGGIORNAMENTO (1) 
  Il Decreto 13 dicembre 1999, n. 474  ha  disposto  (con  l'art.  3,
comma 1) che "L'importo della giocata massima  al  gioco  del  lotto,
stabilito dall'articolo 1 della legge  19  aprile  1990,  n.  85,  e'
raddoppiato." 
--------------- 
  AGGIORNAMENTO (2) 
  Il Decreto 23 gennaio  2001,  (in  G.U.  31/01/2001,  n.  25),  nel
modificare l'art. 3, comma 1 del Decreto 13 dicembre 1999, n. 474, ha
conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1)  che  "A  decorrere
dal 1 febbrario 2001, l'importo della giocata massima  per  il  gioco
del lotto stabilito dall'art. 3 del decreto ministeriale 13  dicembre
1999, n. 474, e' raddoppiato".