stai visualizzando l'atto

LEGGE 2 agosto 1982, n. 528

Ordinamento del gioco del lotto e misure per il personale del lotto.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2004)
nascondi
Testo in vigore dal:  15-2-2001
aggiornamenti all'articolo

Art. 3



Le scommesse si effettuano puntando, con un massimo di dieci numeri, sopra una o tutte le ruote sulle seguenti sorti: estratto semplice, ambo, terno, quaterna e cinquina.
L'importo di ciascuna giocata è fissato in lire mille, o multipli di mille, e non può essere superiore a lire 50 mila. Il giocatore può frazionare l'importo in poste tra le diverse sorti. Ciascuna posta deve essere pari a 10 ovvero ad un multiplo di 10. La giocata per tutte le ruote non può essere inferiore a lire 2 mila. (9)
((10))

I valori di cui al secondo comma, qualora l'andamento del gioco lo renda opportuno, possono essere modificati con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro.(9)
((10))
------------
AGGIORNAMENTO (9)

Il Decreto 13 dicembre 1999, n. 474, nel modificare l'art. 1 della L. 19 aprile 1990, n. 85, ha conseguentemente disposto (con l'art. 3, comma 1) che "L'importo della giocata massima al gioco del lotto, stabilito dall'articolo 1 della legge 19 aprile 1990, n. 85, è raddoppiato."
------------
AGGIORNAMENTO (10)

Il Decreto 23 gennaio 2001, (in G.U. 31/01/2001, n. 25), nel modificare l'art. 3, comma 1 del Decreto 13 dicembre 1999, n. 474, che a sua volta modificava l'art. 1 della L. 19 aprile 1990, n. 85, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dal 1 febbrario 2001, l'importo della giocata massima per il gioco del lotto stabilito dall'art. 3 del decreto ministeriale 13 dicembre 1999, n. 474, è raddoppiato".