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LEGGE 19 marzo 1990, n. 50

Modifiche all'articolo 24 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, recante norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata.

note: Entrata in vigore della legge: 4/4/1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  4-4-1990 al: 8-10-2010
aggiornamenti all'articolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Il comma 3 dell'articolo 24 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, è sostituito dal seguente:
"3. Per i militari di leva residenti in località distanti oltre 300 e fino a 800 chilometri dalla sede di servizio, ovvero per i quali la durata del viaggio tra tale sede e il comune di residenza sia di oltre 8 e sino a 16 ore, il limite massimo previsto per le licenze brevi dalla normativa vigente è elevato a venti giorni; oltre i suddetti termini il limite massimo è elevato a venticinque giorni".