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LEGGE 5 marzo 1990, n. 46

Norme per la sicurezza degli impianti.

note: Entrata in vigore della legge: 13/3/1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/01/2018)
Testo in vigore dal: 27-2-2007
aggiornamenti all'articolo
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
                       Ambito di applicazione 
  1. Sono soggetti all'applicazione della presente legge  i  seguenti
impianti relativi agli edifici adibiti ad uso civile: 
    a) gli impianti di produzione, di trasporto, di  distribuzione  e
di utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli  edifici  a
partire  dal  punto  di  consegna  dell'energia   fornita   dall'ente
distributore; 
    b) gli impianti radiotelevisivi  ed  elettronici  in  genere,  le
antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche; 
    c) gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da
fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie; 
    d) gli impianti idrosanitari  nonche'  quelli  di  trasporto,  di
trattamento, di uso, di accumulo e di consumo  di  acqua  all'interno
degli edifici a partire dal  punto  di  consegna  dell'acqua  fornita
dall'ente distributore; 
    e) gli impianti per il trasporto e l'utilizzazione  di  gas  allo
stato liquido o aeriforme all'interno degli  edifici  a  partire  dal
punto  di  consegna  del  combustibile  gassoso   fornito   dall'ente
distributore; 
    f) gli impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di
ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili; 
    g) gli impianti di protezione antincendio. 
  2. Sono altresi' soggetti all'applicazione della presente legge gli
impianti di cui al  comma  1,  lettera  a),  relativi  agli  immobili
adibiti ad attivita' produttive, al  commercio,  al  terziario  e  ad
altri usi. ((5)) 
    
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AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.L. 28 dicembre 2006,  n.  300  convertito,  con  modificazioni
dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17 ha disposto (con l'art. 3, comma  1)
che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del  regolamento  di
cui al primo periodo del presente comma, sono abrogati [...] la legge
5 marzo 1990, n. 46, ad eccezione degli articoli 8, 14 e 16,  le  cui
sanzioni trovano applicazione in misura raddoppiata per le violazioni
degli obblighi previsti dallo stesso  regolamento  di  cui  al  primo
periodo del presente comma."