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MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE

DECRETO 14 febbraio 1990, n. 41

Regolamento recante disposizioni in ordine ai criteri di priorità tra gli interventi proposti nella realizzazione dei parcheggi pubblici ai fini dell'ammissione ai contributi previsti dalla legge 24 marzo 1989, n. 122.

note: Entrata in vigore del decreto: 17/03/1990
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vigente al 06/05/2024
Testo in vigore dal:  17-3-1990

IL MINISTRO

PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO
Vista la legge 24 marzo 1989, n. 122, recante: "Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393";
Visti gli articoli 4 e 7 della predetta legge, con i quali viene autorizzata la concessione di contributi a titolo di concorso statale nelle spese occorrenti per la realizzazione dei parcheggi;
Visti gli articoli 2, comma 3, e 4, comma 2, della predetta legge con i quali si prevede che vengano determinati i ceriteri di priorità ai fini dell'ammissione ai contributi e le relative misure, nonché i costi standard da individuare annualmente ai fini della determinazione dei costi massimi ammissibili;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 maggio 1989, registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 1989, con il quale al Ministro per i problemi delle aree urbane viene conferita la delega all'esercizio delle funzioni previste dalla legge n. 122/1989;
Considerato che le agevolazioni pubbliche disposte dalla legge devono privilegiare le realizzazioni volte a favorire il decongestionamento dei centri urbani mediante la creazione di parcheggi finalizzati all'interscambio con sistemi di trasporto collettivo e datati anche di aree attrezzate per veicoli a due ruote;
Considerata l'esigenza di disciplinare unitariamente la materia in relazione alle diverse determinazioni, tra loro connesse, da assumere ai fini dell'individuazione dei criteri di priorità, delle tipologie dei parcheggi, dei costi standard e della misura dei contributi;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nella adunanza generale del 7 dicembre 1989;
Attesa l'avvenuta comunicazione in data 29 dicembre 1989 al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988.

ADOTTA

il presente regolamento:

Art. 1

1. Ai fini dell'ammissione ai contributi previsti dalla legge 24 marzo 1989, n. 122, gli interventi proposti dai comuni ed inclusi negli elenchi trasmessi dalle Regioni saranno valutati secondo il seguente ordine di priorità:
A) parcheggi finalizzati a ridurre l'afflusso dei veicoli privati nei centri urbani e nei loro centri storici attraverso l'interscambio con sistemi di trasporto collettivo, urbano o extraurbano.
B) Parcheggi situati al di fuori dei centri storici e finalizzati a favorire la fluidità del traffico veicolare, soprattutto dei mezzi di trasporto pubblico, sulla principale viabilità cittadina, eliminando dalla stessa la sosta veicolare.
C) Parcheggi finalizzati ad agevolare la fruizione di aree pedonali urbane o di zone a traffico limitato, ovvero di aree o zone alle stesse assimilabili (quali, ad esempio: museali, fieristiche, espositive, ricreative, sportive, ospedaliere, a verde, di pregio storico-artistico-ambientale) mediante la sosta dei veicoli privati per periodi di tempo limitati.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota alle premesse:
Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.