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MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE

DECRETO 14 febbraio 1990, n. 41

Regolamento recante disposizioni in ordine ai criteri di priorità tra gli interventi proposti nella realizzazione dei parcheggi pubblici ai fini dell'ammissione ai contributi previsti dalla legge 24 marzo 1989, n. 122.

note: Entrata in vigore del decreto: 17/03/1990
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vigente al 19/05/2024
Testo in vigore dal: 17-3-1990
                             IL MINISTRO
                   PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE
                           DI CONCERTO CON
                        IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista  la  legge  24  marzo 1989, n. 122, recante: "Disposizioni in
materia  di  parcheggi,  programma  triennale  per  le  aree   urbane
maggiormente  popolate,  nonche'  modificazioni  di  alcune norme del
testo unico sulla disciplina della circolazione  stradale,  approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393";
  Visti  gli  articoli  4 e 7 della predetta legge, con i quali viene
autorizzata la concessione di contributi a titolo di concorso statale
nelle spese occorrenti per la realizzazione dei parcheggi;
  Visti  gli  articoli 2, comma 3, e 4, comma 2, della predetta legge
con i  quali  si  prevede  che  vengano  determinati  i  ceriteri  di
priorita' ai fini dell'ammissione ai contributi e le relative misure,
nonche' i costi standard da individuare  annualmente  ai  fini  della
determinazione dei costi massimi ammissibili;
  Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 16
maggio 1989, registrato alla Corte dei conti il 30 maggio  1989,  con
il quale al Ministro per i problemi delle aree urbane viene conferita
la delega  all'esercizio  delle  funzioni  previste  dalla  legge  n.
122/1989;
  Considerato  che  le  agevolazioni  pubbliche  disposte dalla legge
devono  privilegiare   le   realizzazioni   volte   a   favorire   il
decongestionamento   dei  centri  urbani  mediante  la  creazione  di
parcheggi  finalizzati  all'interscambio  con  sistemi  di  trasporto
collettivo e datati anche di aree attrezzate per veicoli a due ruote;
  Considerata  l'esigenza di disciplinare unitariamente la materia in
relazione alle diverse determinazioni, tra loro connesse, da assumere
ai fini dell'individuazione dei criteri di priorita', delle tipologie
dei parcheggi, dei costi standard e della misura dei contributi;
  Udito  il  parere  del  Consiglio di Stato, espresso nella adunanza
generale del 7 dicembre 1989;
  Attesa  l'avvenuta  comunicazione  in  data  29  dicembre  1989  al
Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma  3,
della citata legge n. 400/1988.
                             A D O T T A
                       il presente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  Ai  fini  dell'ammissione ai contributi previsti dalla legge 24
marzo 1989, n. 122, gli interventi proposti  dai  comuni  ed  inclusi
negli  elenchi  trasmessi  dalle  Regioni saranno valutati secondo il
seguente ordine di priorita':
     A)  parcheggi  finalizzati  a  ridurre  l'afflusso  dei  veicoli
privati nei centri  urbani  e  nei  loro  centri  storici  attraverso
l'interscambio   con   sistemi  di  trasporto  collettivo,  urbano  o
extraurbano.
    B) Parcheggi situati al di fuori dei centri storici e finalizzati
a favorire la fluidita' del traffico veicolare, soprattutto dei mezzi
di   trasporto   pubblico,  sulla  principale  viabilita'  cittadina,
eliminando dalla stessa la sosta veicolare.
    C)  Parcheggi  finalizzati  ad  agevolare  la  fruizione  di aree
pedonali urbane o di zone a traffico limitato, ovvero di aree o  zone
alle  stesse  assimilabili  (quali, ad esempio: museali, fieristiche,
espositive, ricreative, sportive, ospedaliere,  a  verde,  di  pregio
storico-artistico-ambientale)  mediante  la sosta dei veicoli privati
per periodi di tempo limitati.
          AVVERTENZA:
              Il  testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
            Nota alle premesse:
             Il   comma  3  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materie di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso  articolo  stabilisce  che gli anzidetti regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.