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LEGGE 2 febbraio 1990, n. 17

Modifiche all'ordinamento professionale dei periti industriali.

note: Entrata in vigore della legge: 27/02/1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/07/2021)
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Testo in vigore dal: 29-5-2016
aggiornamenti all'articolo
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                               PROMULGA 
la seguente legge: 
                                Art. 1 
  1. Il titolo di perito industriale spetta ((a coloro che  siano  in
possesso  della  laurea  di  cui  all'articolo  55,  comma   1,   del
regolamento di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  5
giugno 2001, n. 328)). ((2)) 
  2. L'esercizio della libera professione e' riservato agli  iscritti
nell'albo professionale. 
 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  Il D.L. 29 marzo 2016, n. 42, convertito con modificazioni dalla L.
26 maggio 2016, n. 89, ha disposto (con l'art. 1-septies ,  comma  2)
che "Oltre a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge  2
febbraio 1990, n. 17, conservano efficacia ad ogni effetto di legge i
periodi di praticantato, i titoli di studio maturati e validi ai fini
dell'ammissione all'esame di Stato per  l'abilitazione  all'esercizio
della libera professione,  nonche'  i  provvedimenti  adottati  dagli
organi professionali dei periti industriali e dei periti  industriali
laureati secondo le disposizioni vigenti prima della data di  entrata
in vigore della legge di conversione del  presente  decreto,  per  un
periodo di cinque anni dalla medesima data. Per il medesimo  periodo,
conservano  il  diritto  di   accedere   all'esame   di   Stato   per
l'abilitazione  all'esercizio  della  libera  professione   anche   i
soggetti che conseguono un titolo di studio  valido  a  tal  fine  ai
sensi della normativa previgente".