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LEGGE 2 febbraio 1990, n. 17

Modifiche all'ordinamento professionale dei periti industriali.

note: Entrata in vigore della legge: 27/02/1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/07/2021)
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Testo in vigore dal:  27-2-1990 al: 28-5-2016
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Il titolo di perito industriale spetta ai licenziati degli istituti tecnici che abbiano conseguito lo specifico diploma secondo gli ordinamenti scolastici.
2. L'esercizio della libera professione è riservato agli iscritti nell'albo professionale.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.