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MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 15 giugno 1989, n. 452

Regolamento recante disposizioni nazionali integrative di quelle comunitarie sulla distillazione obbligatoria dei sottoprodotti della vinificazione.

note: Entrata in vigore del decreto: 5/2/1990
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Testo in vigore dal: 5-2-1990
                             IL MINISTRO
                   DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Visto  il  regolamento  CEE  del  Consiglio n. 822/87 del 16 luglio
1987, e successive modificazioni, relativo all'organizzazione  comune
del mercato vitivinicolo;
  Visto  il  regolamento  CEE  del Consiglio n. 2179/83 del 25 luglio
1983, e successive modificazioni, che stabilisce le  regole  generali
relative  alla  distillazione  dei  vini  e  dei  sottoprodotti della
vinificazione;
  Visto il regolamento CEE della commissione n. 3105/88 del 7 ottobre
1988 che stabilisce le modalita' di applicazione delle  distillazioni
obbligatorie  previste  agli  articoli 35 e 36 del citato regolamento
CEE n. 822/87;
  Visto  il  regolamento  CEE  della  commissione  n.  3929/87 del 17
dicembre 1987, relativo alle dichiarazioni di raccolta, di produzione
e di giacenza dei prodotti del settore vitivinicolo;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 1987, n. 370, convertito, con
modificazione, nella legge 4 novembre 1987, n. 460, recante le  nuove
norme  in  materia  di  produzione e commercializzazione dei prodotti
vitivinicoli, nonche'  sanzioni  per  l'inosservanza  di  regolamenti
comunitari in materia agricola;
  Ritenuta   l'opportunita'  di  emanare  disposizioni  regolamentari
integrative;
  Udito  il  parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza del
17 aprile 1989;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  1.   Nel   presente  regolamento,  per  "prestazione  obbligatoria"
s'intende quella attinente alla  distillazione  obbligatoria  di  cui
all'art. 35 del regolamento CEE n. 822/87.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - Il regolamento CEE n. 822/87 e' stato pubblicato nella
          "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee n. L 84 del 27
          marzo  1987.   -  Il  regolamento  CEE  n. 2179/83 e' stato
          pubblicato  nella  "Gazzetta  Ufficiale"  delle   Comunita'
          europee  n.  L 212 del 3 agosto 1983.  - Il regolamento CEE
          n. 3105/88 e' stato pubblicato nella  "Gazzetta  Ufficiale"
          delle Comunita' europee n. L 277 dell'8 ottobre 1988.  - Il
          regolamento  CEE  n.  3929/87  e'  stato  pubblicato  nella
          "Gazzetta  Ufficiale"  delle Comunita' europee n. L 369 del
          29  dicembre  1987.   -  Il  testo  del  D.L.  n.   370/87,
          coordinato con la legge di conversione, e' stato pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 280  del  30
          novembre 1987.
          Nota all'art. 1:
             Si trascrive il testo vigente dell'art. 35 del precitato
          regolamento CEE n. 822/87:  "Art. 35. - 1. Sono vietate  la
          sovrappressione  delle  uve, pigiate o non, e la pressatura
          delle fecce di vino. Cio' vale anche per la rifermentazione
          delle  vinacce  per  scopi diversi dalla distillazione.  La
          filtrazione e la centrifugazione delle fecce  di  vino  non
          sono  considerate pressatura se i prodotti ottenuti sono di
          qualita' sana, leale e mercantile e le fecce cosi' trattate
          non  sono  ridotte allo stato secco.    ... (a).  2. (b) Ad
          eccezione delle persone e  delle  associazioni  di  cui  al
          paragrafo   4,  ogni  persona  fisica  o  giuridica  oppure
          associazione  di   persone   che   abbia   proceduto   alla
          vinificazione   deve   consegnare   alla  distillazione  la
          totalita' dei sottoprodotti  ottenuti  dalla  vinificazione
          stessa.    Il   quantitativo   di   alcole   contenuto  nei
          sottoprodotti deve essere, rispetto  al  volume  di  alcole
          contenuto  nel vino prodotto, almeno pari:  - al 10%, se il
          vino e' stato ottenuto mediante  vinificazione  diretta  di
          uve;  -  al  5%,  se  il  vino  e'  stato ottenuto mediante
          vinificazione di mosto di uve, di mosti di uve parzialmente
          fermentate   o  di  vino  nuovo  ancora  in  fermentazione.
          Qualora tali percentuali non siano  raggiunte,  coloro  che
          sono soggetti all'obbligo devono consegnare un quantitativo
          di vino di loro produzione che garantisca il rispetto delle
          suddette  percentuali  (c).   La  valutazione del volume di
          alcole contenuto nel vino prodotto di cui al secondo comma,
          e'  effettuata  in base ad un titolo alcolometrico volumico
          naturale  minimo  forfettario,   stabilito   per   ciascuna
          campagna  viticola  e  per  ciascuna  zona  viticola.  Sono
          possibili deroghe al presente paragrafo  per  categorie  di
          produttori   da   determinare   e  per  talune  regioni  di
          produzione nonche' per i vini soggetti  alla  distillazione
          di   cui  all'art.  36.   3.  Qualsiasi  persona  fisica  o
          giuridica ovvero associazione di persone, salvo le  persone
          e  le  associazioni  di  cui  al  paragrafo  4, che detenga
          sottoprodotti provenienti da  qualsiasi  trasformazione  di
          uve  diversa  dalla  vinificazione  e' tenuta a consegnarli
          alla  distillazione.   Le  vinacce  e  le  fecce  di   vino
          consegnate    alla    distillazione    devono    presentare
          caratteristiche   minime   da    determinare.    Se    tali
          caratteristiche  non sono raggiunte, le vinacce e le fecce,
          in deroga al primo comma, sono eliminate mediante  consegna
          a una industria di trasformazione diversa dalla distilleria
          o  mediante  distruzione  sotto  controllo.   4.  Qualsiasi
          persona  fisica  o giuridica ovvero associazione di persone
          che proceda alla trasformazione di uve raccolte nella  zona
          viticola  A  o nella parte tedesca della zona viticola B e'
          tenuta a far ritirare, previo controllo e a  condizioni  da
          stabilire, i sottoprodotti ottenuti da tale trasformazione.
          5. Coloro che sono soggetti all'obbligo di cui al paragrafo
          2  o  al  paragrafo  3  possono svincolarsi da tale obbligo
          ritirando, sotto controllo ed a determinate  condizioni,  i
          sottoprodotti  della  vinificazione.   5-bis. (d) Il prezzo
          d'acquisto delle vinacce di uve, delle fecce di vino e  del
          vino    consegnati    alla    distillazione    nel   quadro
          dell'applicazione  del  presente  articolo  e'  pari   alle
          seguenti percentuali del prezzo di orientamento del vino da
          tavola del tipo A I stabilito per la relativa campagna:   -
          31%  per  la  campagna  1988-1989;  - 28,5% per la campagna
          1989-1990; - 26% per  la  campagna  1990-1991.   Il  prezzo
          pagato dal distillatore non puo' essere inferiore al prezzo
          d'acquisto.  6. Nell'ambito della distillazione di  cui  al
          presente  articolo, il distillatore puo':  - beneficiare di
          un aiuto per il prodotto da distillare, a condizione che il
          prodotto  ottenuto  dalla  distillazione  abbia  un  titolo
          alcolometrico di  almeno  52%  vol.;  -  ovvero  consegnare
          all'organismo   d'intervento  il  prodotto  ottenuto  dalla
          distillazione, purche' abbia  un  titolo  alcolometrico  di
          almeno  92%  vol.   Tuttavia:   -  gli Stati membri possono
          prevedere che il loro organismo d'intervento  non  acquisti
          il  prodotto  di cui al primo comma, secondo trattino; - se
          il vino e' stato trasformato in vino alcolizzato  prima  di
          essere  consegnato  alla  distillazione,  l'aiuto di cui al
          primo comma, primo trattino, e' versato all'elaboratore del
          vino alcolizzato e il prodotto della distillazione non puo'
          essere consegnato all'organismo d'intervento.   E'  fissato
          un  prezzo  d'acquisto  per  l'alcole  neutro rispondente a
          caratteristiche  qualitative  da  determinare.   Il  prezzo
          d'acquisto  degli  altri  prodotti  della distillazione che
          possono   essere   presi   in    consegna    dall'organismo
          d'intervento e' fissato sulla base del prezzo d'acquisto di
          cui  al  terzo  comma  e  modulato  per  tener  conto,   in
          particolare,  delle  spese  necessarie  per  trasformare il
          prodotto in questione in alcole neutro.  7.  Il  Consiglio,
          che  delibera  a  maggioranza qualificata su proposta della
          commissione, adotta le norme generali di  applicazione  del
          presente  articolo.  Tali norme comprendono in particolare:
          -  le   condizioni   alle   quali   viene   effettuata   la
          distillazione; -... (e); - la deroga di cui al paragrafo 2,
          (f); - le condizioni in cui possono  essere  effettuati  il
          ritiro sotto controllo di cui al paragrafo 4 e il ritiro di
          cui  al  paragrafo  5;  -  i  criteri  per  la   fissazione
          dell'importo  dell'aiuto  in  modo da consentire lo smercio
          dei prodotti ottenuti; - i criteri per la fissazione  della
          percentuale   delle   spese   a   carico   degli  organismi
          d'intervento  che  sara'  finanziata  dal   Fondo   europeo
          agricolo  di orientamento e garanzia, sezione garanzia; - i
          criteri per la fissazione dei  prezzi  dei  prodotti  della
          distillazione  che  possono  essere presi in consegna dagli
          organismi d'intervento.  8. L'importo dell'aiuto, i  prezzi
          e  la  parte delle spese di cui al paragrafo 7 sono fissati
          secondo la procedura  prevista  all'art.  83.   Secondo  la
          stessa  procedura sono adottate le modalita' d'applicazione
          del presente  articolo,  nonche'  il  titolo  alcolometrico
          volumico naturale da stabilire forfettariamente previsto al
          paragrafo  2,  e  le  caratteristiche  minime  che   devono
          presentare le vinacce e le fecce di cui al paragrafo 2".
                             -----------
             (a) Comma abr. dall'art. 1 del regolamento n. 2253/88.
             (b) Par. sost. dall'art. 1 del regolamento n. 2253/88.
             (c)  Comma  agg.  da  avviso  di rettifica pubblicato su
          Gazz. Uff. CEE n. 284 del 19 ottobre 1988.
             (d) Par. agg. dall'art. 1 del regolamento n. 2253/88.
             (e)   Trattino  abr.  dall'art.  1  del  regolamento  n.
          2253/88.
             (f)  Trattino  sost.  dall'art.  1  del  regolamento  n.
          2253/88.