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MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 15 giugno 1989, n. 452

Regolamento recante disposizioni nazionali integrative di quelle comunitarie sulla distillazione obbligatoria dei sottoprodotti della vinificazione.

note: Entrata in vigore del decreto: 5/2/1990
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Testo in vigore dal:  5-2-1990

IL MINISTRO

DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
Visto il regolamento CEE del Consiglio n. 822/87 del 16 luglio 1987, e successive modificazioni, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;
Visto il regolamento CEE del Consiglio n. 2179/83 del 25 luglio 1983, e successive modificazioni, che stabilisce le regole generali relative alla distillazione dei vini e dei sottoprodotti della vinificazione;
Visto il regolamento CEE della commissione n. 3105/88 del 7 ottobre 1988 che stabilisce le modalità di applicazione delle distillazioni obbligatorie previste agli articoli 35 e 36 del citato regolamento CEE n. 822/87;
Visto il regolamento CEE della commissione n. 3929/87 del 17 dicembre 1987, relativo alle dichiarazioni di raccolta, di produzione e di giacenza dei prodotti del settore vitivinicolo;
Visto il decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370, convertito, con modificazione, nella legge 4 novembre 1987, n. 460, recante le nuove norme in materia di produzione e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, nonché sanzioni per l'inosservanza di regolamenti comunitari in materia agricola;
Ritenuta l'opportunità di emanare disposizioni regolamentari integrative;

Udito

il parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 17 aprile 1989; Decreta:

Art. 1

1. Nel presente regolamento, per "prestazione obbligatoria" s'intende quella attinente alla distillazione obbligatoria di cui all'art. 35 del regolamento CEE n. 822/87.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il regolamento CEE n. 822/87 è stato pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunità europee n. L 84 del 27 marzo 1987. - Il regolamento CEE n. 2179/83 è stato pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunità europee n. L 212 del 3 agosto 1983. - Il regolamento CEE n. 3105/88 è stato pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunità europee n. L 277 dell'8 ottobre 1988. - Il regolamento CEE n. 3929/87 è stato pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunità europee n. L 369 del 29 dicembre 1987. - Il testo del D.L. n. 370/87, coordinato con la legge di conversione, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 280 del 30 novembre 1987.
Nota all'art. 1:
Si trascrive il testo vigente dell'art. 35 del precitato regolamento CEE n. 822/87: "Art. 35. - 1. Sono vietate la sovrappressione delle uve, pigiate o non, e la pressatura delle fecce di vino. Ciò vale anche per la rifermentazione delle vinacce per scopi diversi dalla distillazione. La filtrazione e la centrifugazione delle fecce di vino non sono considerate pressatura se i prodotti ottenuti sono di qualità sana, leale e mercantile e le fecce così trattate non sono ridotte allo stato secco. ... (a). 2. (b) Ad eccezione delle persone e delle associazioni di cui al paragrafo 4, ogni persona fisica o giuridica oppure associazione di persone che abbia proceduto alla vinificazione deve consegnare alla distillazione la totalità dei sottoprodotti ottenuti dalla vinificazione stessa. Il quantitativo di alcole contenuto nei sottoprodotti deve essere, rispetto al volume di alcole contenuto nel vino prodotto, almeno pari: - al 10%, se il vino è stato ottenuto mediante vinificazione diretta di uve; - al 5%, se il vino è stato ottenuto mediante vinificazione di mosto di uve, di mosti di uve parzialmente fermentate o di vino nuovo ancora in fermentazione.
Qualora tali percentuali non siano raggiunte, coloro che sono soggetti all'obbligo devono consegnare un quantitativo di vino di loro produzione che garantisca il rispetto delle suddette percentuali (c). La valutazione del volume di alcole contenuto nel vino prodotto di cui al secondo comma, è effettuata in base ad un titolo alcolometrico volumico naturale minimo forfettario, stabilito per ciascuna campagna viticola e per ciascuna zona viticola. Sono possibili deroghe al presente paragrafo per categorie di produttori da determinare e per talune regioni di produzione nonché per i vini soggetti alla distillazione di cui all'art. 36. 3. Qualsiasi persona fisica o giuridica ovvero associazione di persone, salvo le persone e le associazioni di cui al paragrafo 4, che detenga sottoprodotti provenienti da qualsiasi trasformazione di uve diversa dalla vinificazione è tenuta a consegnarli alla distillazione. Le vinacce e le fecce di vino consegnate alla distillazione devono presentare caratteristiche minime da determinare. Se tali caratteristiche non sono raggiunte, le vinacce e le fecce, in deroga al primo comma, sono eliminate mediante consegna a una industria di trasformazione diversa dalla distilleria o mediante distruzione sotto controllo. 4. Qualsiasi persona fisica o giuridica ovvero associazione di persone che proceda alla trasformazione di uve raccolte nella zona viticola A o nella parte tedesca della zona viticola B è tenuta a far ritirare, previo controllo e a condizioni da stabilire, i sottoprodotti ottenuti da tale trasformazione.
5. Coloro che sono soggetti all'obbligo di cui al paragrafo 2 o al paragrafo 3 possono svincolarsi da tale obbligo ritirando, sotto controllo ed a determinate condizioni, i sottoprodotti della vinificazione. 5-bis. (d) Il prezzo d'acquisto delle vinacce di uve, delle fecce di vino e del vino consegnati alla distillazione nel quadro dell'applicazione del presente articolo è pari alle seguenti percentuali del prezzo di orientamento del vino da tavola del tipo A I stabilito per la relativa campagna: - 31% per la campagna 1988-1989; - 28,5% per la campagna 1989-1990; - 26% per la campagna 1990-1991. Il prezzo pagato dal distillatore non può essere inferiore al prezzo d'acquisto. 6. Nell'ambito della distillazione di cui al presente articolo, il distillatore può: - beneficiare di un aiuto per il prodotto da distillare, a condizione che il prodotto ottenuto dalla distillazione abbia un titolo alcolometrico di almeno 52% vol.; - ovvero consegnare all'organismo d'intervento il prodotto ottenuto dalla distillazione, purché abbia un titolo alcolometrico di almeno 92% vol. Tuttavia: - gli Stati membri possono prevedere che il loro organismo d'intervento non acquisti il prodotto di cui al primo comma, secondo trattino; - se il vino è stato trasformato in vino alcolizzato prima di essere consegnato alla distillazione, l'aiuto di cui al primo comma, primo trattino, è versato all'elaboratore del vino alcolizzato e il prodotto della distillazione non può essere consegnato all'organismo d'intervento. È fissato un prezzo d'acquisto per l'alcole neutro rispondente a caratteristiche qualitative da determinare. Il prezzo d'acquisto degli altri prodotti della distillazione che possono essere presi in consegna dall'organismo d'intervento è fissato sulla base del prezzo d'acquisto di cui al terzo comma e modulato per tener conto, in particolare, delle spese necessarie per trasformare il prodotto in questione in alcole neutro. 7. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della commissione, adotta le norme generali di applicazione del presente articolo. Tali norme comprendono in particolare:
- le condizioni alle quali viene effettuata la distillazione; -... (e); - la deroga di cui al paragrafo 2, (f); - le condizioni in cui possono essere effettuati il ritiro sotto controllo di cui al paragrafo 4 e il ritiro di cui al paragrafo 5; - i criteri per la fissazione dell'importo dell'aiuto in modo da consentire lo smercio dei prodotti ottenuti; - i criteri per la fissazione della percentuale delle spese a carico degli organismi d'intervento che sarà finanziata dal Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia; - i criteri per la fissazione dei prezzi dei prodotti della distillazione che possono essere presi in consegna dagli organismi d'intervento. 8. L'importo dell'aiuto, i prezzi e la parte delle spese di cui al paragrafo 7 sono fissati secondo la procedura prevista all'art. 83. Secondo la stessa procedura sono adottate le modalità d'applicazione del presente articolo, nonché il titolo alcolometrico volumico naturale da stabilire forfettariamente previsto al paragrafo 2, e le caratteristiche minime che devono presentare le vinacce e le fecce di cui al paragrafo 2".
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(a) Comma abr. dall'art. 1 del regolamento n. 2253/88.
(b) Par. sost. dall'art. 1 del regolamento n. 2253/88.
(c) Comma agg. da avviso di rettifica pubblicato su Gazz. Uff. CEE n. 284 del 19 ottobre 1988.
(d) Par. agg. dall'art. 1 del regolamento n. 2253/88.
(e) Trattino abr. dall'art. 1 del regolamento n. 2253/88.
(f) Trattino sost. dall'art. 1 del regolamento n. 2253/88.