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MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 15 giugno 1989, n. 451

Regolamento recante le modalità per ottenere il riconoscimento di "assimilato" al produttore vinicolo.

note: Entrata in vigore del decreto: 5/2/1990
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Testo in vigore dal: 5-2-1990
                             IL MINISTRO
                   DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Visto  il  regolamento  CEE  n. 822/87, del Consiglio, del 16 marzo
1987 e successive modifiche, relativo all'organizzazione  comune  del
mercato vitivinicolo;
  Visto  il  regolamento CEE n. 2179/83, del Consiglio, del 25 luglio
1983 e  successive  modifiche,  che  stabilisce  le  regole  generali
relative  alla  distillazione  dei  vini  e  dei  sottoprodotti della
vinificazione;
  Visto   in   particolare   l'art.  2,  paragrafo  3,  del  suddetto
regolamento n. 2179/83 il  quale  conferisce  agli  Stati  membri  la
facolta'   di   assimilare  al  "produttore",  secondo  modalita'  da
stabilire, le associazioni di cantine cooperative;
  Considerato che, allo scopo di agevolare le operazioni connesse con
le  distillazioni  comunitarie,  e'  opportuno  avvalersi   di   tale
facolta';
  Udito il parere espresso dal Consiglio di Stato;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  1. Le associazioni di cantine cooperative che ai sensi dell'art. 2,
paragrafo 3, del  regolamento  CEE  n.  2179/83,  paragrafo  aggiunto
dall'art.  1,  paragrafo 2, del regolamento CEE n. 2505 del 26 luglio
1988, intendono avviare alla distillazione vino prodotto e  conferito
dalle  cantine cooperative aderenti, sono, a richiesta, assimilate al
"produttore".
  2. L'assimilazione di cui al comma 1 opera fino al 31 agosto 1992 e
comporta, ai sensi dell'art. 2, paragrafo 4, del regolamento  CEE  n.
2179/83,  come  modificato  dal regolamento CEE n. 2505 del 26 luglio
1988,  l'iscrizione  delle  associazioni  riconosciute  nell'apposito
elenco previsto dall'art. 3 del presente regolamento.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          diposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
             Il  regolamento  CEE n. 822/87 e' stato pubblicato nella
          "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee n. L 84 del 27
          marzo 1987.
             -  Per  il  regolamento  CEE  n. 2179/83 si veda la nota
          all'art. 1.
          Nota all'art. 1:
             Il  regolamento CEE n. 2179/83 e' stato pubblicato nella
          "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee n. L 212 del 3
          agosto  1983.  I  testi dei paragrafi 3 e 4 dell'art. 2 del
          regolamento CEE n. 2179/83, paragrafi aggiunti dall'art. 1,
          paragrafo 2, lettera b), del regolamento CEE n. 2505/88 del
          26 luglio 1988, pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" delle
          Comunita'  europee  del  15  agosto  1988, n. L 225, sono i
          seguenti:
             "3.   Gli   Stati   membri  possono  prevedere,  secondo
          modalita'  che  determinano,   che   agli   effetti   della
          conclusione  dei  contratti  e della consegna del vino alla
          distillazione e' assimilata  al  produttore,  a  richiesta,
          l'associazione  di  cantine cooperative per le quantita' di
          vino  prodotte  e  conferite  dalle   cantine   cooperative
          aderenti.  Queste  ultime  restano  comunque  titolari  dei
          diritti e soggette agli obblighi previsti  dalla  normativa
          comunitaria.
             Qualora  l'associazione intenda ricorrere, d'accordo con
          le  cantine  cooperative  interessate,  in   una   campagna
          determinata,  ad una delle distillazioni di cui all'art. 1,
          lettera  a),  ne  informa  per  iscritto   l'organismo   di
          intervento. In tal caso:
              le    cantine    cooperative   aderenti   non   possono
          individualmente concludere contratti di  distillazione  ne'
          effettuare consegne alla distillazione in questione;
              le  quantita'  di  vino  consegnate  alla distillazione
          dell'associazione sono imputate  alle  cantine  cooperative
          aderenti, per conto delle quali e' fatta la consegna.
             Per  quanto  riguarda  l'applicazione  dell'art.  47 del
          regolamento CEE n. 822/87, la  violazione  degli  obblighi,
          ivi  previsti,  da  parte di una o piu' cantine cooperative
          aderenti comporta, fatte salve le  conseguenze  per  queste
          ultime,  che  l'associazione e' esclusa dalle consegne alla
          distillazione in questione, entro i limiti delle  quantita'
          di  vino  da consegnare per conto delle cantine cooperative
          che abbiano commesso la violazione.
             Gli  Stati membri che fanno ricorso alla facolta' di cui
          al presente paragrafo ne  informano  la  commissione  e  le
          comunicano  le  disposizioni  da  essi prese a tal fine. La
          commissione ne informa gli altri Stati membri.
             4. Il paragrafo 3 e' applicabile fino al 31 agosto 1992.
             Anteriormente  al 31 marzo 1992, la commissione presenta
          al Consiglio una relazione sull'applicazione  del  suddetto
          paragrafo,   eventualmente   corredata   di   una  proposta
          appropriata. Il Consiglio si pronuncia allora sulle  misure
          eventualmente  applicabili  a  decorrere  dal  1› settembre
          1992".