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MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 15 giugno 1989, n. 451

Regolamento recante le modalità per ottenere il riconoscimento di "assimilato" al produttore vinicolo.

note: Entrata in vigore del decreto: 5/2/1990
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Testo in vigore dal:  5-2-1990

IL MINISTRO

DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
Visto il regolamento CEE n. 822/87, del Consiglio, del 16 marzo 1987 e successive modifiche, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;
Visto il regolamento CEE n. 2179/83, del Consiglio, del 25 luglio 1983 e successive modifiche, che stabilisce le regole generali relative alla distillazione dei vini e dei sottoprodotti della vinificazione;
Visto in particolare l'art. 2, paragrafo 3, del suddetto regolamento n. 2179/83 il quale conferisce agli Stati membri la facoltà di assimilare al "produttore", secondo modalità da stabilire, le associazioni di cantine cooperative;
Considerato che, allo scopo di agevolare le operazioni connesse con le distillazioni comunitarie, è opportuno avvalersi di tale facoltà;

Udito

il parere espresso dal Consiglio di Stato; Decreta:

Art. 1

1. Le associazioni di cantine cooperative che ai sensi dell'art. 2, paragrafo 3, del regolamento CEE n. 2179/83, paragrafo aggiunto dall'art. 1, paragrafo 2, del regolamento CEE n. 2505 del 26 luglio 1988, intendono avviare alla distillazione vino prodotto e conferito dalle cantine cooperative aderenti, sono, a richiesta, assimilate al "produttore".
2. L'assimilazione di cui al comma 1 opera fino al 31 agosto 1992 e comporta, ai sensi dell'art. 2, paragrafo 4, del regolamento CEE n. 2179/83, come modificato dal regolamento CEE n. 2505 del 26 luglio 1988, l'iscrizione delle associazioni riconosciute nell'apposito elenco previsto dall'art. 3 del presente regolamento.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle diposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
Il regolamento CEE n. 822/87 è stato pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunità europee n. L 84 del 27 marzo 1987.
- Per il regolamento CEE n. 2179/83 si veda la nota all'art. 1.
Nota all'art. 1:
Il regolamento CEE n. 2179/83 è stato pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunità europee n. L 212 del 3 agosto 1983. I testi dei paragrafi 3 e 4 dell'art. 2 del regolamento CEE n. 2179/83, paragrafi aggiunti dall'art. 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento CEE n. 2505/88 del 26 luglio 1988, pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunità europee del 15 agosto 1988, n. L 225, sono i seguenti:
"3. Gli Stati membri possono prevedere, secondo modalità che determinano, che agli effetti della conclusione dei contratti e della consegna del vino alla distillazione è assimilata al produttore, a richiesta, l'associazione di cantine cooperative per le quantità di vino prodotte e conferite dalle cantine cooperative aderenti. Queste ultime restano comunque titolari dei diritti e soggette agli obblighi previsti dalla normativa comunitaria.
Qualora l'associazione intenda ricorrere, d'accordo con le cantine cooperative interessate, in una campagna determinata, ad una delle distillazioni di cui all'art. 1, lettera a), ne informa per iscritto l'organismo di intervento. In tal caso:
le cantine cooperative aderenti non possono individualmente concludere contratti di distillazione né effettuare consegne alla distillazione in questione;
le quantità di vino consegnate alla distillazione dell'associazione sono imputate alle cantine cooperative aderenti, per conto delle quali è fatta la consegna.
Per quanto riguarda l'applicazione dell'art. 47 del regolamento CEE n. 822/87, la violazione degli obblighi, ivi previsti, da parte di una o più cantine cooperative aderenti comporta, fatte salve le conseguenze per queste ultime, che l'associazione è esclusa dalle consegne alla distillazione in questione, entro i limiti delle quantità di vino da consegnare per conto delle cantine cooperative che abbiano commesso la violazione.
Gli Stati membri che fanno ricorso alla facoltà di cui al presente paragrafo ne informano la commissione e le comunicano le disposizioni da essi prese a tal fine. La commissione ne informa gli altri Stati membri.
4. Il paragrafo 3 è applicabile fino al 31 agosto 1992.
Anteriormente al 31 marzo 1992, la commissione presenta al Consiglio una relazione sull'applicazione del suddetto paragrafo, eventualmente corredata di una proposta appropriata. Il Consiglio si pronuncia allora sulle misure eventualmente applicabili a decorrere dal 1› settembre 1992".