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DECRETO-LEGGE 22 gennaio 1990, n. 6

Soppressione del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali e interventi in favore dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali.

note: Entrata in vigore del decreto: 24/1/1990.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 1990, n. 58 (in G.U. 24/03/1990, n.70).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/10/1996)
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Testo in vigore dal: 19-2-1994
aggiornamenti all'articolo
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  porre  in
liquidazione  il  Fondo  gestione  istituti  contrattuali  lavoratori
portuali,  che  versa  in  irrimediabile  crisi  finanziaria,  e   di
provvedere  a  garantire  ai   medesimi   lavoratori   gli   istituti
contrattuali e previdenziali previsti dalla normativa generale; 
  Atteso che l'apposito disegno di legge, approvato dal Consiglio dei
Ministri nella riunione del 10 novembre 1989 e presentato  al  Senato
della Repubblica in data 21  novembre  1989,  non  ha  potuto  ancora
essere esaminato; 
  Considerato che ogni ulteriore ritardo nell'entrata in vigore della
nuova disciplina comporterebbe notevole oneri per l'erario; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 19 gennaio 1990; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro della marina mercantile, di  concerto  con  i  Ministri  del
lavoro  e  della   previdenza   sociale,   del   bilancio   e   della
programmazione economica, del tesoro e per la funzione pubblica; 
                              E M A N A 
                      il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1. La legge 17 febbraio 1981, n. 26, e' abrogata. Con effetto dal 1
febbraio 1990 il  Fondo  gestione  istituti  contrattuali  lavoratori
portuali e' posto in liquidazione. Alle operazioni  di  liquidazione,
nonche' agli adempimenti  connessi  all'attuazione  dell'articolo  3,
provvede il commissario liquidatore di cui all'articolo 4. 
  2. Il personale di cui alla tabella allegata, in servizio alla data
del 1 settembre 1989 presso il Fondo di cui al comma 1 e che  risulti
in servizio anche  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, transita in un ruolo speciale ad esaurimento  del  Ministero
della marina mercantile, in connessione con la progressiva cessazione
delle operazioni di liquidazione. ((2)) 
  3. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
proposta del Ministro della marina  mercantile,  di  concerto  con  i
Ministri  del  tesoro  e  per  la  funzione  pubblica,   sentite   le
organizzazioni  sindacali   del   comparto   ministeri   maggiormente
rappresentative  su  base  nazionale,  e'  definita  la  tabella   di
equiparazione  tra  le  qualifiche   ed   i   profili   professionali
dell'ordinamento statale e  le  posizioni  giuridiche  rivestite  dal
predetto personale nell'ambito dello stesso Fondo  alla  data  del  1
settembre 1989. 
  4. Fino alla data del definitivo inquadramento,  il  personale  del
Fondo conserva il trattamento economico percepito  alla  data  del  1
settembre  1989.  In  ogni  caso  l'eventuale  differenza  tra  detto
trattamento economico e quello che a tale personale compete a seguito
dell'inquadramento  e'  conservata  a  titolo  di  assegno  personale
riassorbibile. 
  5.  Per  la  ricongiunzione  dei  servizi  e  periodi  assicurativi
connessi con il servizio prestato presso il Fondo gestione,  che  non
abbiano dato luogo a pensione, si applicano le  disposizioni  di  cui
alla legge 7 febbraio 1979, n. 29. 
  6. Al personale di cui al comma 4 e' data facolta' di optare per il
mantenimento della posizione assicurativa gia' costituita nell'ambito
dell'assicurazione  generale  obbligatoria.  L'opzione  deve   essere
esercitata entro novanta giorni dalla data di entrata in  vigore  del
presente decreto. 
  7. Il fabbisogno derivante dall'attuazione del presente articolo e'
valutato  in  lire  482  miliardi  per  il  ripiano   del   disavanzo
patrimoniale del Fondo al 31 dicembre 1989 ed in lire 16 miliardi per
spese di personale, ripartiti in  ragione  di  lire  3  miliardi  per
ciascuno degli anni 1990 e 1991, lire 2 miliardi per  il  quadriennio
1992-1995 e lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1996 e 1997. 
    
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AGGIORNAMENTO (2) 
  La L. 28 gennaio 1994, n. 84 ha disposto (con l'art. 29,  comma  3)
che "Al personale in servizio alla data di entrata  in  vigore  della
presente legge presso la gestione del Fondo di  cui  all'articolo  1,
comma 2, del decreto-legge 22 gennaio 1990,  n.  6,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  24  marzo  1990,  n.  58,   spetta   il
trattamento  giuridico  ed  economico  in  relazione  alle  posizioni
riconoscibili anche successivamente alla data del 1 settembre 1989".