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DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 1989, n. 432

Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Valle d'Aosta in materia di polizia locale, urbana e rurale.

note: Entrata in vigore del decreto: 31/1/1990
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vigente al 27/04/2024
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Testo in vigore dal: 31-1-1990
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 5 agosto 1981, n. 453, e successive modificazioni;
  Sentita la commissione parlamentare per le questioni regionali;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 22 dicembre 1989;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro per gli affari regionali ed  i  problemi  istituzionali,  di
concerto con il Ministro dell'interno;
                              E M A N A
                   il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
  1. In relazione alle funzioni che i comuni esercitano in materia di
polizia amministrativa, in forza del combinato disposto  dell'art.  3
della  legge  16  maggio 1978, n. 196, e dell'art. 19 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio  1977,  n.  616,  il  Ministero
dell'interno,  per  esigenze  di  pubblica  sicurezza, puo' impartire
tramite il presidente della giunta regionale, ai sensi  del  comma  3
dell'art.  13  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400, direttive ai
sindaci, i quali sono tenuti ad osservarle.
  2.  I provvedimenti di cui all'art. 19, primo comma, numeri 5), 6),
7), 8), 9), 11), 13), 14), 15) e  17),  del  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  24  luglio  1977,  n.  616,  sono  adottati previa
comunicazione al presidente della giunta regionale  e  devono  essere
sospesi,  annullati o revocati ove lo stesso, sentito il questore, ne
faccia motivata richiesta per esigenze di pubblica sicurezza.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 28 dicembre 1989
                               COSSIGA
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
                                  MACCANICO,  Ministro per gli affari
                                  regionali     ed     i     problemi
                                  istituzionali
                                  GAVA, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  L'art.  76  della  Costituzione  regola  la delega al
          Governo  dell'esercizio  della   funzione   legislativa   e
          stabilisce   che   essa   non  puo'  avvenire  se  non  con
          determinazione di principi e criteri direttivi  e  soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti.
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi  e  di  emanare  i decreti aventi valore di legge e i
          regolamenti.
             -  La  legge costituzionale n. 4/1948 approva lo statuto
          speciale della Valle d'Aosta.
             - La legge n. 453/1981 ha delegato il Governo ad emanare
          uno o piu' decreti aventi  forza  di  legge  ordinaria  per
          completare  il trasferimento delle funzioni attribuite alla
          regione  Valle  d'Aosta  dalla  legge   costituzionale   26
          febbraio 1948, n. 4 (statuto speciale).
          Note all'art. 1:
             - Il testo dell'art. 3 della legge n. 196/1978 (Norme di
          attuazione dello statuto speciale della Valle  d'Aosta)  e'
          il seguente:
             "Art.  3.  -  Ferme  restando  le  funzioni  attualmente
          esercitate dai  comuni  e  dalle  comunita'  montane,  sono
          attribuite  ai comuni e alle comunita' montane compresi nel
          territorio della regione Valle d'Aosta  tutte  le  funzioni
          amministrative   che   il   decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ha attribuito ai  comuni
          e  alle  comunita'  montane  compresi  nel territorio delle
          regioni a statuto ordinario, secondo le modalita' e i tempi
          stabiliti nel suddetto decreto.
             Le  funzioni  attribuite  alle  province dal decreto del
          Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,  n.  616,  sono
          trasferite alla regione Valle d'Aosta, secondo le modalita'
          ed i tempi stabiliti nel suddetto decreto".
             -  Il testo dell'art. 19 del D.P.R. n. 616/1977, recante
          attuazione della delega di cui all'art. 1  della  legge  22
          luglio  1975,  n.  382,  in  materia  di trasferimento e di
          delega  di  funzioni  statali  alle   regioni   a   statuto
          ordinario, e' il seguente:
             "Art. 19. (Polizia amministrativa). - Sono attribuite ai
          comuni le seguenti funzioni di cui  al  testo  unico  delle
          leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18
          giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni:
              1)  il  rilascio  della licenza prevista dall'art. 60 e
          dalle altre disposizioni speciali  vigenti  in  materia  di
          impianto  ed  esercizio  di  ascensori  per il trasporto di
          persone o di materiali;
              2)  il  rilascio  della  licenza  per  l'esercizio  del
          mestiere di guida, interprete, corriere o portatore  alpino
          e per l'insegnamento dello sci, di cui all'art. 123;
              3)  la  ricezione dell'avviso preventivo per le riprese
          cinematografiche in luogo pubblico o  aperto  al  pubblico,
          previsto dall'art. 76;
              4)  il  rilascio  della  licenza temporanea di esercizi
          pubblici in occasione di fiere, mercati  o  altre  riunioni
          straordinarie  previsti  dall'art.  103,  primo  e  secondo
          comma;
              5)  la  concessione  della licenza per rappresentazioni
          teatrali o cinematografiche,  accademie,  feste  da  ballo,
          corse  di cavalli, altri simili spettacoli o trattenimenti,
          per aperture di esercizio di circoli,  scuole  di  ballo  e
          sale pubbliche di audizione, di cui all'art. 68;
              6)  la  licenza per pubblici trattenimenti, esposizioni
          di rarita', persone, animali,  gabinetti  ottici  ed  altri
          oggetti  di  curiosita'  o per dare audizioni all'aperto di
          cui all'art. 69;
              7)  i  poteri  in  ordine  alla  licenza per vendita di
          alcoolici e autorizzazione per superalcoolici di  cui  agli
          articoli 3 e 5 della legge 14 ottobre 1974, n. 524;
              8)  la  licenza  per  alberghi, compresi quelli diurni,
          locande,  pensioni,  trattorie,  osterie,  caffe'  o  altri
          esercizi   in  cui  si  vendono  o  consumano  bevande  non
          alcooliche, sale pubbliche per biliardi o per altri  giochi
          leciti,  stabilimenti  di  bagni,  esercizi  di  rimessa di
          autoveicoli o di vetture e simili, di cui all'art. 86;
              9)  la  licenza  di  agibilita'  per teatri o luoghi di
          pubblico spettacolo, di cui all'art. 80;
              10)  i  regolamenti  del  prefetto per la sicurezza nei
          locali di pubblico spettacolo, di cui all'art. 84;
              11)  le  licenze  di  esercizio  di  arte  tipografica,
          litografica e qualunque arte  di  stampa  o  di  produzione
          meccanica   o  chimica  in  molteplici  esemplari,  di  cui
          all'art. 111;
              12) i provvedimenti del prefetto ai sensi dell'art. 64,
          terzo  comma,  relativi  alle  manifatture,   fabbriche   e
          depositi di materie insalubri o pericolose;
              13)  la  licenza temporanea agli stranieri per mestieri
          ambulanti di cui all'art. 124;
              14)  la registrazione per mestieri ambulanti (venditori
          di merci, di generi alimentari  e  bevande,  di  scritti  e
          disegni,   merciaiolo,  saltimbanco,  cantante,  suonatore,
          servitore di piazza,  facchino,  cocchiere,  conduttore  di
          veicoli  di  piazza,  barcaiolo,  lustrascarpe  e  mestieri
          analoghi) di cui all'art. 121;
              15)  la  licenza  per  raccolta  di  fondi  od oggetti,
          collette o questue di cui all'art. 156;
              16)  i  provvedimenti  per  assistenza ad inabili senza
          mezzi di sussistenza di cui agli articoli 154 e 155;
              17)  la licenza di iscrizione per portieri e custodi di
          cui all'art. 62;
              18)  la  dichiarazione  di commercio di cose antiche od
          usate di cui all'art. 126.
             Fino  all'entrata in vigore della legge di riforma degli
          enti locali territoriali, i consigli  comunali  determinano
          procedure  e  competenze  dei  propri  organi  in relazione
          all'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente.
             In  relazione  alle  funzioni  attribuite  ai  comuni il
          Ministero dell'interno, per esigenze di pubblica sicurezza,
          puo' impartire, per il tramite del commissario del Governo,
          direttive ai sindaci che sono tenuti ad osservarle.
             I  provvedimenti  di  cui  ai numeri 5), 6), 7), 8), 9),
          11), 13), 14), 15) e 17) sono adottati previa comunicazione
          al  prefetto  e devono essere sospesi, annullati o revocati
          per motivata richiesta dello stesso (2/aa).
             Il  diniego  dei provvedimenti previsti dal primo comma,
          numeri 5), 6), 7), 8), 9), 11), 13), 14),  15)  e  17),  e'
          efficace solo se il prefetto esprime parere conforme".
             -  Il  comma  3  dell'art.  13  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che: "Per la
          regione  siciliana  e  per  la  regione  Valle  d'Aosta  il
          coordinamento  dei  programmi  degli  interventi  statali e
          regionali, nel rispetto di quanto  previsto  dagli  statuti
          speciali, viene disciplinato dalle norme di attuazione, che
          dovranno prevedere apposite forme di intesa. Per la regione
          autonoma  della Valle d'Aosta restano ferme le disposizioni
          contenute  nel  decreto   legislativo   luogotenenziale   7
          settembre 1945, n. 545".