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DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 1989, n. 432

Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Valle d'Aosta in materia di polizia locale, urbana e rurale.

note: Entrata in vigore del decreto: 31/1/1990
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Testo in vigore dal:  31-1-1990

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e successive modificazioni;
Vista la legge 5 agosto 1981, n. 453, e successive modificazioni;
Sentita la commissione parlamentare per le questioni regionali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 1989;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, di concerto con il Ministro dell'interno;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

1. In relazione alle funzioni che i comuni esercitano in materia di polizia amministrativa, in forza del combinato disposto dell'art. 3 della legge 16 maggio 1978, n. 196, e dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il Ministero dell'interno, per esigenze di pubblica sicurezza, può impartire tramite il presidente della giunta regionale, ai sensi del comma 3 dell'art. 13 della legge 23 agosto 1988, n. 400, direttive ai sindaci, i quali sono tenuti ad osservarle.
2. I provvedimenti di cui all'art. 19, primo comma, numeri 5), 6), 7), 8), 9), 11), 13), 14), 15) e 17), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono adottati previa comunicazione al presidente della giunta regionale e devono essere sospesi, annullati o revocati ove lo stesso, sentito il questore, ne faccia motivata richiesta per esigenze di pubblica sicurezza.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1989

COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri

MACCANICO, Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali

GAVA, Ministro dell'interno

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- La legge costituzionale n. 4/1948 approva lo statuto speciale della Valle d'Aosta.
- La legge n. 453/1981 ha delegato il Governo ad emanare uno o più decreti aventi forza di legge ordinaria per completare il trasferimento delle funzioni attribuite alla regione Valle d'Aosta dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (statuto speciale).
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 3 della legge n. 196/1978 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Valle d'Aosta) è il seguente:
"Art. 3. - Ferme restando le funzioni attualmente esercitate dai comuni e dalle comunità montane, sono attribuite ai comuni e alle comunità montane compresi nel territorio della regione Valle d'Aosta tutte le funzioni amministrative che il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ha attribuito ai comuni e alle comunità montane compresi nel territorio delle regioni a statuto ordinario, secondo le modalità e i tempi stabiliti nel suddetto decreto.
Le funzioni attribuite alle province dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono trasferite alla regione Valle d'Aosta, secondo le modalità ed i tempi stabiliti nel suddetto decreto".
- Il testo dell'art. 19 del D.P.R. n. 616/1977, recante attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, in materia di trasferimento e di delega di funzioni statali alle regioni a statuto ordinario, è il seguente:
"Art. 19. (Polizia amministrativa). - Sono attribuite ai comuni le seguenti funzioni di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni:
1) il rilascio della licenza prevista dall'art. 60 e dalle altre disposizioni speciali vigenti in materia di impianto ed esercizio di ascensori per il trasporto di persone o di materiali;
2) il rilascio della licenza per l'esercizio del mestiere di guida, interprete, corriere o portatore alpino e per l'insegnamento dello sci, di cui all'art. 123;
3) la ricezione dell'avviso preventivo per le riprese cinematografiche in luogo pubblico o aperto al pubblico, previsto dall'art. 76;
4) il rilascio della licenza temporanea di esercizi pubblici in occasione di fiere, mercati o altre riunioni straordinarie previsti dall'art. 103, primo e secondo comma;
5) la concessione della licenza per rappresentazioni teatrali o cinematografiche, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, altri simili spettacoli o trattenimenti, per aperture di esercizio di circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione, di cui all'art. 68;
6) la licenza per pubblici trattenimenti, esposizioni di rarità, persone, animali, gabinetti ottici ed altri oggetti di curiosità o per dare audizioni all'aperto di cui all'art. 69;
7) i poteri in ordine alla licenza per vendita di alcoolici e autorizzazione per superalcoolici di cui agli articoli 3 e 5 della legge 14 ottobre 1974, n. 524;
8) la licenza per alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono o consumano bevande non alcooliche, sale pubbliche per biliardi o per altri giochi leciti, stabilimenti di bagni, esercizi di rimessa di autoveicoli o di vetture e simili, di cui all'art. 86;
9) la licenza di agibilità per teatri o luoghi di pubblico spettacolo, di cui all'art. 80;
10) i regolamenti del prefetto per la sicurezza nei locali di pubblico spettacolo, di cui all'art. 84;
11) le licenze di esercizio di arte tipografica, litografica e qualunque arte di stampa o di produzione meccanica o chimica in molteplici esemplari, di cui all'art. 111;
12) i provvedimenti del prefetto ai sensi dell'art. 64, terzo comma, relativi alle manifatture, fabbriche e depositi di materie insalubri o pericolose;
13) la licenza temporanea agli stranieri per mestieri ambulanti di cui all'art. 124;
14) la registrazione per mestieri ambulanti (venditori di merci, di generi alimentari e bevande, di scritti e disegni, merciaiolo, saltimbanco, cantante, suonatore, servitore di piazza, facchino, cocchiere, conduttore di veicoli di piazza, barcaiolo, lustrascarpe e mestieri analoghi) di cui all'art. 121;
15) la licenza per raccolta di fondi od oggetti, collette o questue di cui all'art. 156;
16) i provvedimenti per assistenza ad inabili senza mezzi di sussistenza di cui agli articoli 154 e 155;
17) la licenza di iscrizione per portieri e custodi di cui all'art. 62;
18) la dichiarazione di commercio di cose antiche od usate di cui all'art. 126.
Fino all'entrata in vigore della legge di riforma degli enti locali territoriali, i consigli comunali determinano procedure e competenze dei propri organi in relazione all'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente.
In relazione alle funzioni attribuite ai comuni il Ministero dell'interno, per esigenze di pubblica sicurezza, può impartire, per il tramite del commissario del Governo, direttive ai sindaci che sono tenuti ad osservarle.
I provvedimenti di cui ai numeri 5), 6), 7), 8), 9), 11), 13), 14), 15) e 17) sono adottati previa comunicazione al prefetto e devono essere sospesi, annullati o revocati per motivata richiesta dello stesso (2/aa).
Il diniego dei provvedimenti previsti dal primo comma, numeri 5), 6), 7), 8), 9), 11), 13), 14), 15) e 17), è efficace solo se il prefetto esprime parere conforme".
- Il comma 3 dell'art. 13 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che: "Per la regione siciliana e per la regione Valle d'Aosta il coordinamento dei programmi degli interventi statali e regionali, nel rispetto di quanto previsto dagli statuti speciali, viene disciplinato dalle norme di attuazione, che dovranno prevedere apposite forme di intesa. Per la regione autonoma della Valle d'Aosta restano ferme le disposizioni contenute nel decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545".