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DECRETO LEGISLATIVO 16 dicembre 1989, n. 418

Riordinamento delle funzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e degli organismi a composizione mista Stato-regioni, in attuazione dell'art. 12, comma 7, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

note: Entrata in vigore del decreto: 17/1/1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/02/1990)
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vigente al 30/04/2024
Testo in vigore dal: 17-1-1990
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto l'art. 12, comma 7, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto l'art. 6- ter, comma 3, della legge 4 agosto 1989, n. 288, di
conversione del decreto-legge 30 giugno 1989, n. 245;
  Acquisito  il parere della competente commissione bicamerale per le
questioni regionali;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 5 dicembre 1989;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali;
                              E M A N A
                   il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
Trasferimento alla Conferenza Stato-regioni delle attribuzioni a
   carattere generale degli organismi a composizione mista.
  1.  Ai  sensi dell'art. 12, comma 7, della legge 23 agosto 1988, n.
400, sono trasferite alla Conferenza permanente per i rapporti fra lo
Stato,  le  regioni  e  le  province  autonome,  di  seguito definita
Conferenza, le seguenti attribuzioni:
    a)  le attribuzioni generali degli organismi a composizione mista
statale e regionale di  cui  all'art.  7,  ad  esclusione  di  quelli
operanti   sulla  base  di  competenze  tecnico-scientifiche  di  cui
all'art. 8;
    b)  i  pareri  su  tutte  le questioni attinenti al coordinamento
intersettoriale  delle  attivita'  di  programmazione   inerenti   ai
rapporti  tra  lo  Stato, le regioni, le province autonome e gli enti
infraregionali; in particolare la Conferenza e' sentita  sui  criteri
generali  che  presiedono  alla  determinazione della priorita', alla
allocazione delle risorse e alle modalita'  di  determinazione  degli
indici  e  dei  parametri  da utilizzare per la predisposizione degli
atti di programmazione intersettoriale;
    c)   i   pareri  sui  criteri  generali  relativi  agli  atti  di
programmazione e agli atti di  indirizzo  in  materia  di  competenza
regionale, ai fini del coordinamento intersettoriale delle attivita',
e su quelli per la ripartizione di risorse relative ai  rapporti  tra
lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti infraregionali;
    d) i pareri sugli atti programmatici generali e di settore, nelle
materie di competenza regionale.
  2.  La  Conferenza  si esprime altresi' su determinate questioni di
interesse generale ad essa devolute, anche su specifica richiesta, da
parte  regionale  o  da  parte  statale  o  di  uno degli organismi a
composizione mista statale e regionale.
  3. La Conferenza verifica periodicamente lo stato di attuazione dei
piani e dei programmi sui quali si e' pronunciata.
  4.  Le  disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche
nelle ipotesi riguardanti programmazioni e finanziamenti  per  gruppi
di regioni e province autonome.
  5.  Le  disposizioni  di  cui al presente decreto non costituiscono
attuazione delle prerogative di consultazione e  di  intesa  previste
dai  singoli  statuti  delle  regioni ad autonomia speciale. Nulla e'
innovato nelle relative norme di attuazione.
          AVVERTENZE:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Nota all'art. 1:
             Il  testo dell'art. 12, comma 7, della legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del Consiglio dei Ministri) e' il seguente: "7.
          Il Governo e' delegato ad emanare, entro un anno dalla data
          di  entrata  in  vigore della presente legge, previo parere
          della Commissione parlamentare per le  questioni  regionali
          che  deve esprimerlo entro sessanta giorni dalla richiesta,
          norme aventi valore di legge ordinaria intese a  provvedere
          al  riordino  ed  alla  eventuale  soppressione degli altri
          organismi a composizione mista Stato-regioni  previsti  sia
          da  leggi  che  da  provvedimenti amministrativi in modo da
          trasferire   alla   Conferenza   le   attribuzioni    delle
          commissioni,  con  esclusione  di  quelle che operano sulla
          base di  competenze  tecnico-scientifiche,  e  rivedere  la
          pronuncia  di  pareri nelle questioni di carattere generale
          per le quali debbano anche essere sentite tutte le  regioni
          e   province   autonome,   determinando  le  modalita'  per
          l'acquisizione  di  tali  pareri,  per  la  cui  formazione
          possono  votare  solo  i  presidenti  delle regioni e delle
          province autonome".