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DECRETO-LEGGE 30 giugno 1989, n. 245

Proroga di taluni termini previsti da disposizioni legislative.

note: Entrata in vigore del decreto: 1/7/1989.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 04 agosto 1989, n. 288 (in G.U. 11/08/1989, n.187).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/06/1990)
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Testo in vigore dal:  1-7-1989

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare taluni termini stabiliti da disposizioni legislative in materia fiscale e per consentire la prosecuzione dell'attività nel settore delle calamità naturali e dell'ambiente;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 giugno 1989;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri delle finanze, del turismo e dello spettacolo, per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, per il coordinamento della protezione civile, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1. Sono differiti al 20 dicembre 1989 i termini previsti per la fatturazione, per la registrazione e per l'adempimento di tutti gli altri obblighi inerenti alle operazioni delle quali si deve tener conto nelle dichiarazioni relative all'imposta sul valore aggiunto e alle imposte sui redditi i cui termini di presentazione sono già stati differiti, rispettivamente, al 20 dicembre 1989 dall'articolo 3 del decreto-legge 29 maggio 1989, n. 202, e al 31 dicembre 1989 dall'articolo 22- bis del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144.