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DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1989, n. 416

Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato.

note: Entrata in vigore del decreto: 31/12/1989.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1990, n. 39 (in G.U. 28/02/1990, n.49).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/05/2023)
Testo in vigore dal: 2-3-2008
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di   adottare
immediate disposizioni in materia di asilo politico e di  ingresso  e
soggiorno dei cittadini  extracomunitari,  nonche'  di  regolarizzare
tali cittadini e gli  apolidi  gia'  presenti  nel  territorio  dello
Stato; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 22 dicembre 1989; 
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Vice
Presidente del Consiglio dei Ministri, di  concerto  con  i  Ministri
dell'interno,  di  grazia  e  giustizia,   del   bilancio   e   della
programmazione economica, del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,
dell'industria, del commercio e  dell'artigianato,  per  la  funzione
pubblica e per gli affari sociali; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
                             (Rifugiati) 
  1. Dalla data di entrata in vigore  del  presente  decreto  cessano
nell'ordinamento  interno  gli   effetti   della   dichiarazione   di
limitazione geografica e delle riserve di cui agli articoli 17  e  18
della convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, ratificata con legge
24  luglio  1954,  n.   722,   poste   dall'Italia   all'atto   della
sottoscrizione della convenzione stessa.  Il  Governo  provvede  agli
adempimenti necessari per il formale ritiro di tale limitazione e  di
tali riserve. 
  2. Al fine di garantire l'efficace attuazione della norma di cui al
comma 1, il Governo provvede ai sensi dell'articolo 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400, a riordinare, entro sessanta giorni  dalla  data
di entrata in vigore del presente decreto, gli organi e le  procedure
per  l'esame  delle  richieste  di  riconoscimento  dello  status  di
rifugiato, nel rispetto di quanto disposto nel comma 1. 
  3.  Agli   stranieri   extraeuropei   "sotto   mandato"   dell'Alto
Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR) alla data del
31 dicembre 1989 e' riconosciuto, su  domanda  da  presentare,  entro
sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, al Ministro dell'interno, lo status
di  rifugiato.  Tale   riconoscimento   non   comporta   l'erogazione
dell'assistenza. 
  4. ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 28 GENNAIO 2008, N. 25 )). 
  5. ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 28 GENNAIO 2008, N. 25 )). 
  6. ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 28 GENNAIO 2008, N. 25 )). 
  7. COMMA ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2002, N.189. 
  8. Con decreto  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
Ministro del tesoro, da emanarsi entro trenta giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
sono stabilite la misura e le modalita' di erogazione di cui al comma
7. 
  9. All'onere derivante dall'attuazione dei commi  2  e  7  valutato
rispettivamente in lire 3.000 milioni ed in lire  67.500  milioni  in
ragione di anno per  ciascuno  degli  anni  1990,  1991  e  1992,  si
provvede, quanto a lire 20.000 milioni, a carico  dello  stanziamento
iscritto al capitolo 4239 dello stato  di  previsione  del  Ministero
dell'interno per l'anno 1990 e corrispondenti capitoli per  gli  anni
successivi e, quanto a lire 50.500 milioni,  mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione  del  Ministero
del  tesoro  per   il   1990,   all'uopo   parzialmente   utilizzando
l'accantonamento "Interventi in  favore  del  lavoratori  immigrati".
All'eventuale maggiore onere si provvede  sulla  base  di  una  nuova
specifica autorizzazione legislativa. 
  10. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con  propri
decreti, le occorrenti variazioni  di  bilancio.  11.  I  richiedenti
asilo che hanno fatto  ricorso  alle  disposizioni  previste  per  la
sanatoria  dei  lavoratori  immigrati  non  perdono  il  diritto   al
riconoscimento dello status di rifugiato. Nei loro confronti  non  si
fa luogo a interventi di prima assistenza.