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LEGGE 22 dicembre 1989, n. 411

Disposizioni interpretative ed integrative della legge 25 febbraio 1987, n. 67, in materia di mutui agevolati e di contributi alle imprese editrici.

note: Entrata in vigore della legge: 31/12/1989
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vigente al 27/04/2024
Testo in vigore dal: 31-12-1989
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
                     Disposizioni interpretative
  1. L'articolo 12 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, si interpreta
nel senso che l'ammontare dei debiti da prendere in considerazione ai
sensi  del  comma  1  dello  stesso articolo deve in ogni caso essere
ridotto  di  una  somma  pari  all'ammontare   dell'eventuale   utile
dell'esercizio.
  2. In caso di alienazione, nei sei mesi successivi alla data del 31
dicembre 1986, del solo ramo  di  attivita'  editoriale  dell'impresa
editrice,  la  domanda puo' essere presentata dall'impresa acquirente
con riferimento alle passivita' risultanti dal bilancio  dell'impresa
cedente  al 31 dicembre 1986, detratte le passivita' relative ai rami
di azienda ceduti o conferiti a terzi.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Nota all'art. 1:
             Il  testo  dell'art.  12 della legge n. 67/1987 (Rinnovo
          della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle
          impese   editrici  e  provvidenze  per  l'editoria)  e'  il
          seguente:
             "Art.  12  (Mutui  agevolati).  -  1.  Gli istituti e le
          aziende di credito di cui  al  decimo  comma  dell'art.  30
          della  legge  5  agosto  1981,  n. 416, sono autorizzati ad
          accordare, anche in deroga  a  disposizioni  legislative  e
          statutarie,  alle imprese editoriali - di cui agli articoli
          9, 10 e 11, comma 2 - mutui di  durata  massima  ventennale
          per  l'estinzione  dei  debiti emergenti dal bilancio al 31
          dicembre 1986, regolarmente approvato e depositato.
             2.  Ai  mutui  di  cui  al  precedente comma, che devono
          essere destinati dalle imprese beneficiarie  all'estinzione
          delle  passivita'  aziendali, si applicano le agevolazoni e
          le modalita' di cui agli articoli 31, 32 e 33 della legge 5
          agosto 1981, n. 416, quest'ultimo come modificato dall'art.
          2 della legge 4 agosto 1984, n. 428.
             3.  Per  la corresponsione dei contributi a carico dello
          Stato sui mutui di cui ai precedenti  commi  1  e  2  viene
          istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
          Direzione  generale  delle  informazioni,  dell'editoria  e
          della   proprieta'  letteraria,  artistica  e  scientifica,
          apposito fondo la cui dotazione finanziaria  e'  costituita
          da  un  contributo  complessivo dello Stato di 100 miliardi
          per gli esercizi finanziari dal 1987 al 2006".
             L'art.   1  della  legge  n.  338/1988  ha  disposto  un
          incremento  di  lire  10  miliardi  annui  della  dotazione
          finanziaria del Fondo di cui all'art. 3.