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DECRETO-LEGGE 24 giugno 1989, n. 238

Disposizioni urgenti in materia di esonero dall'obbligo di utilizzare sistemi di ritenuta, nonchè modifiche ed integrazioni alle leggi 18 marzo 1988, n. 111, e 22 aprile 1989, n. 143.

note: Entrata in vigore del decreto: 26/6/1989.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 04 agosto 1989, n. 284 (in G.U. 09/08/1989, n.185).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/05/1992)
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Testo in vigore dal:  26-6-1989 al: 9-8-1989
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di esonero dall'obbligo di utilizzare i sistemi di sicurezza per i bambini di età inferiore a dieci anni che viaggino su auto pubbliche o su auto autorizzate ad effettuare i servizi di piazza, nonché di apportare modifiche ed integrazioni alle leggi 18 marzo 1988, n. 111, e 22 aprile 1989, n. 143, ai fini di una più puntuale disciplina e di una maggiore sicurezza stradale, compatibilmente con la continuità d'uso dei veicoli già immatricolati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 giugno 1989;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1. Sono esentati dall'obbligo di utilizzare i sistemi di ritenuta i bambini fino a dieci anni di età che viaggiano su auto pubbliche o autovetture adibite a noleggio di rimessa, autorizzate ad effettuare servizio di piazza, ai sensi del terzo comma dell'articolo 105 del testo unico di norme per la tutela delle strade e per la circolazione, approvato con regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, quando circolano nei centri abitati o su itinerario da e per stazioni ferroviarie, porti ed aeroporti, a condizione che occupino i sedili posteriori e siano accompagnati da persona di almeno sedici anni di età.