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MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1989, n. 236

Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche.

note: Entrata in vigore del decreto: 8/7/1989
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Testo in vigore dal: 8-7-1989
                   IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI 
 
Visto l'art. 1 della legge 9 gennaio 1989, n. 13; 
Visto l'art. 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118; 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile  1978,  n.
384; 
Visto l'art. 32 della legge 28 febbraio 1986, n. 41; 
Visto l'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457; 
Udito il parere del Consiglio di Stato, ai sensi dell'art.  17  della
legge 23 agosto 1988, n. 400; 
 
                     EMANA il seguente decreto: 
 
REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 9 GENNAIO 1989,  N.
13. PRESCRIZIONI TECNICHE NECESSARIE  A  GARANTIRE  L'ACCESSIBILITA',
L'ADATTABILITA' E LA VISITABILITA' DEGLI EDIFICI PRIVATI E DI 
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SOVVENZIONATA E AGEVOLATA 
 
                               Art. 1 
                        CAMPO DI APPLICAZIONE 
 
Le norme contenute nel presente decreto di applicano: 
1) agli edifici privati di nuova costruzione, residenziali e non, ivi
compresi quelli di edilizia residenziale convenzionata; 
2) agli edifici di edilizia residenziale  pubblica  sovvenzionata  ed
agevolata, di nuova costruzione; 
3) alla ristrutturazione degli edifici privati di cui  ai  precedenti
punti 1) e 2) anche  se  preesistenti  alla  entrata  in  vigore  del
presente decreto; 
4) agli spazi esterni di pertinenza degli edifici  di  cui  ai  punti
precedenti. 
                   IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI 
 
Visto l'art. 1 della legge 9 gennaio 1989, n. 13; 
Visto l'art. 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118; 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile  1978,  n.
384; 
Visto l'art. 32 della legge 28 febbraio 1986, n. 41; 
Visto l'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457; 
Udito il parere del Consiglio di Stato, ai sensi dell'art.  17  della
legge 23 agosto 1988, n. 400; 
 
                     EMANA il seguente decreto: 
 
REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 9 GENNAIO 1989,  N.
13. PRESCRIZIONI TECNICHE NECESSARIE  A  GARANTIRE  L'ACCESSIBILITA',
L'ADATTABILITA' E LA VISITABILITA' DEGLI EDIFICI PRIVATI E DI 
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SOVVENZIONATA E AGEVOLATA 
 
                               Art. 1 
                        CAMPO DI APPLICAZIONE 
 
Le norme contenute nel presente decreto di applicano: 
1) agli edifici privati di nuova costruzione, residenziali e non, ivi
compresi quelli di edilizia residenziale convenzionata; 
2) agli edifici di edilizia residenziale  pubblica  sovvenzionata  ed
agevolata, di nuova costruzione; 
3) alla ristrutturazione degli edifici privati di cui  ai  precedenti
punti 1) e 2) anche  se  preesistenti  alla  entrata  in  vigore  del
presente decreto; 
4) agli spazi esterni di pertinenza degli edifici  di  cui  ai  punti
precedenti.