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LEGGE 8 maggio 1989, n. 177

Riapertura dei termini per le imprese editrici di giornali quotidiani e per le imprese radiofoniche per accedere a contributi.

note: Entrata in vigore della legge: 1/6/1989
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Testo in vigore dal: 1-6-1989
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1. Per le imprese editrici di giornali quotidiani il termine di cui
al comma 2 dell'articolo 13 della legge 25 febbraio 1987, n.  67,  e'
differito a tre mesi dopo l'entrata in vigore della presente legge.
  2.  Il  termine di cui al comma 1 si intende prorogato anche per le
imprese radiofoniche di cui all'articolo 11 della legge  25  febbraio
1987, n. 67.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
           Note all'art. 1:
             -  Il  testo  del  comma  2  dell'art. 13 della legge n.
          67/1987 (Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante
          disciplina   delle   imprese  editrici  e  provvidenze  per
          l'editoria) e' il seguente: "2.  Sono comunque  considerate
          nei   termini   le   domande   presentate  entro  sei  mesi
          dall'entrata in vigore della presente legge". (N.B.: I  sei
          mesi  decorrono  dal  10  marzo  1987, giorno di entrata in
          vigore della legge).
             -  Il  testo dell'art. 11 della citata legge n. 67/1987,
          e' il seguente:
             "Art.   11   (Contributi   ad  imprese  radiofoniche  di
          informazione). 1. Fino all'entrata in  vigore  delle  nuove
          norme   sul   sistema  radiotelevisivo  misto,  le  imprese
          radiofoniche costituite nelle forme e con  i  requisiti  di
          cui  ai  commi 1, 2 e 3 dell'art. 9, che abbiano registrato
          la testata radiofonica giornalistica  trasmessa  presso  il
          competente  tribunale,  e  che  trasmettono quotidianamente
          propri  programmi  informativi  su  avvenimenti   politici,
          religiosi,  economici,  sociali, sindacali, o letterari per
          non meno  del  25  per  cento  delle  ore  di  trasmissione
          comprese  tra  le  ore  7  e le ore 20, hanno diritto a far
          tempo dal 1› gennaio 1986:
               a)  alle riduzioni tariffarie di cui all'art. 28 della
          legge 5 agosto  1981,  n.  416,  applicate  con  le  stesse
          modalita' anche ai consumi di energia elettrica;
               b)  al  rimborso  dell'80  per  cento  delle spese per
          l'abbonamento ai servizi di tre agenzie di  informazione  a
          diffusione nazionale o regionale.
             2. Alle imprese radiofoniche che risultino essere organi
          di partiti politici rappresentati in  almeno  un  ramo  del
          Parlamento, le quali:
               a)   abbiano   registrato   la  testata  giornalistica
          trasmessa presso il competente tribunale;
               b)   trasmettano   quotidianamente   propri  programmi
          informativi su avvenimenti politici, religiosi,  economici,
          sociali,  sindacali  o  letterari  per  non meno del 30 per
          cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e  le
          ore 20;
               c)  non  siano  editori  o controllino, direttamente o
          indirettamente, organi di informazione di cui  al  comma  6
          dell'art. 9;
          viene  corrisposto  a cura del Servizio dell'Editoria della
          Presidenza del Consiglio, ai sensi  della  legge  5  agosto
          1981,  n.  416,  per il quinquennio 1986-1990 un contributo
          annuo fisso pari al 70 per  cento  della  media  dei  costi
          risultanti  dai  bilanci  degli  ultimi due esercizi avendo
          riferimento per la prima applicazione agli esercizi 1985  e
          1986,  inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a
          due miliardi.
             3. Le imprese di cui al precedente comma 2 hanno diritto
          alle riduzioni tariffarie di cui all'art. 28 della legge  5
          agosto  1981,  n.   416,  applicate con le stesse modalita'
          anche  ai  consumi  di  energia  elettrica,  nonche'   alle
          agevolazioni  di  credito di cui al successivo art. 20 e al
          rimborso previsto dalla lettera b) del comma 1 del presente
          articolo.
             4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
          di  concerto  con  il  Ministro   delle   poste   e   delle
          telecomunicazioni, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata
          in vigore della  presente  legge,  saranno  disciplinati  i
          metodi  e  le procedure per l'accertamento del possesso dei
          requisiti per l'accesso alle provvidenze di cui al presente
          articolo,  nonche'  per  la  verifica  periodica della loro
          persistenza".