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LEGGE 8 maggio 1989, n. 177

Riapertura dei termini per le imprese editrici di giornali quotidiani e per le imprese radiofoniche per accedere a contributi.

note: Entrata in vigore della legge: 1/6/1989
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Testo in vigore dal:  1-6-1989
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Per le imprese editrici di giornali quotidiani il termine di cui al comma 2 dell'articolo 13 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, è differito a tre mesi dopo l'entrata in vigore della presente legge.
2. Il termine di cui al comma 1 si intende prorogato anche per le imprese radiofoniche di cui all'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo del comma 2 dell'art. 13 della legge n. 67/1987 (Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria) è il seguente: "2. Sono comunque considerate nei termini le domande presentate entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge". (N.B.: I sei mesi decorrono dal 10 marzo 1987, giorno di entrata in vigore della legge).
- Il testo dell'art. 11 della citata legge n. 67/1987, è il seguente:
"Art. 11 (Contributi ad imprese radiofoniche di informazione). 1. Fino all'entrata in vigore delle nuove norme sul sistema radiotelevisivo misto, le imprese radiofoniche costituite nelle forme e con i requisiti di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 9, che abbiano registrato la testata radiofonica giornalistica trasmessa presso il competente tribunale, e che trasmettono quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali, o letterari per non meno del 25 per cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20, hanno diritto a far tempo dal 1› gennaio 1986:
a) alle riduzioni tariffarie di cui all'art. 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, applicate con le stesse modalità anche ai consumi di energia elettrica;
b) al rimborso dell'80 per cento delle spese per l'abbonamento ai servizi di tre agenzie di informazione a diffusione nazionale o regionale.
2. Alle imprese radiofoniche che risultino essere organi di partiti politici rappresentati in almeno un ramo del Parlamento, le quali:
a) abbiano registrato la testata giornalistica trasmessa presso il competente tribunale;
b) trasmettano quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o letterari per non meno del 30 per cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20;
c) non siano editori o controllino, direttamente o indirettamente, organi di informazione di cui al comma 6 dell'art. 9;
viene corrisposto a cura del Servizio dell'Editoria della Presidenza del Consiglio, ai sensi della legge 5 agosto 1981, n. 416, per il quinquennio 1986-1990 un contributo annuo fisso pari al 70 per cento della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi avendo riferimento per la prima applicazione agli esercizi 1985 e 1986, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a due miliardi.
3. Le imprese di cui al precedente comma 2 hanno diritto alle riduzioni tariffarie di cui all'art. 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, applicate con le stesse modalità anche ai consumi di energia elettrica, nonché alle agevolazioni di credito di cui al successivo art. 20 e al rimborso previsto dalla lettera b) del comma 1 del presente articolo.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, saranno disciplinati i metodi e le procedure per l'accertamento del possesso dei requisiti per l'accesso alle provvidenze di cui al presente articolo, nonché per la verifica periodica della loro persistenza".