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LEGGE 24 marzo 1989, n. 122

Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonchè modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

note: Entrata in vigore della legge: entrata in vigore delle norme contenute nei titoli I, II, III e V: 7/4/1989; entrata in vigore delle norme contenute del titolo IV: 1/6/1989 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/09/2014)
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Testo in vigore dal:  7-4-1989
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. È costituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per i problemi delle aree urbane, un fondo per gli investimenti nel settore dei parcheggi non escludendo, nel rispetto delle competenze dei Ministeri interessati, le opere di viabilità di accesso, i relativi impianti e le tecnologie di informazione.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.