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LEGGE 21 febbraio 1989, n. 99

Nuove norme per la semplificazione della riscossione dei diritti di cancelleria.

note: Entrata in vigore della legge: 4/4/1989 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/02/2003)
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Testo in vigore dal:  4-4-1989 al: 30-6-2002
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. I diritti riscossi dalle cancellerie e segreterie giudiziarie per conto dello Stato a norma della legge 24 dicembre 1976, n. 900, sono corrisposti a mezzo delle speciali marche per diritti di cancelleria, ovvero a mezzo versamento dei relativi importi sul conto corrente postale intestato all'ufficio del registro di Roma, istituito a norma della legge 7 febbraio 1979, n. 59, osservate le modalità di cui all'articolo
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- La legge n. 900/1976 reca: "Modificazione alle norme sui diritti riscossi dalle cancellerie e segreterie giudiziarie per conto dello Stato".
- La legge n. 59/1979 reca: "Modificazioni ai servizi di cancelleria in materia di spese processuali civili".