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LEGGE 8 marzo 1989, n. 89

Provvedimenti per l'esazione delle spese giudiziali penali.

note: Entrata in vigore della legge: 29/3/1989 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/06/2002)
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Testo in vigore dal:  29-3-1989 al: 30-6-2002
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. L'articolo di credito iscritto nel campione penale, concernente spese di giustizia di ammontare non superiore a L. 50.000, è annullato se risulta infruttuoso il primo pignoramento compiuto dall'ufficiale giudiziario.
2. Ogni biennio, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, l'ammontare massimo delle spese di cui al comma 1 potrà essere adeguato in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto centrale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati verificatasi nel biennio precedente.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 marzo 1989

COSSIGA

DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI