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LEGGE 8 marzo 1989, n. 89

Provvedimenti per l'esazione delle spese giudiziali penali.

note: Entrata in vigore della legge: 29/3/1989 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/06/2002)
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Testo in vigore dal: 29-3-1989
al: 30-6-2002
aggiornamenti all'articolo
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                               PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  1. L'articolo di credito iscritto nel campione penale,  concernente
spese di giustizia  di  ammontare  non  superiore  a  L.  50.000,  e'
annullato se  risulta  infruttuoso  il  primo  pignoramento  compiuto
dall'ufficiale giudiziario. 
  2. Ogni biennio, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di
concerto con il Ministro del tesoro, l'ammontare massimo delle  spese
di  cui  al  comma  1  potra'  essere  adeguato  in  relazione   alla
variazione,   accertata   dall'Istituto   centrale   di   statistica,
dell'indice dei prezzi al consumo per le  famiglie  di  operai  e  di
impiegati verificatasi nel biennio precedente. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
   Data a Roma, addi' 8 marzo 1989 
                               COSSIGA 
                                   DE MITA, Presidente del  Consiglio
                                   dei Ministri 
 Visto, il Guardasigilli: VASSALLI