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LEGGE 9 marzo 1989, n. 88

Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/05/2022)
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vigente al 23/09/2015
Testo in vigore dal: 28-3-1989
al: 20-5-2022
aggiornamenti all'articolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; 
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                               PROMULGA 
la seguente legge: 
                               ART. 1. 
(Funzioni  e  finalita'  dell'Istituto  nazionale  della   previdenza
                          sociale - INPS). 
1.  L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  (INPS),   ente
pubblico erogatore  di  servizi,  e  sottoposto  alla  vigilanza  del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del  ministero  del
tesoro. 
2. L'INPS, nel quadro della politica economica generale, adempie alle
funzioni   attribuitegli   con   criteri   di   economicita'   e   di
imprenditorialita', adeguando autonomamente la propria organizzazione
all'esigenza di efficiente e tempestiva acquisizione  dei  contributi
ed  erogazione  delle  prestazioni.  Alle  medesime  finalita'   deve
conformarsi l'azione  di  controllo  e  di  vigilanza  sull'attivita'
dell'Istituto. 
3.  Tra  gli  scopi  istituzionali  dell'Istituto  rientra  anche  la
gestione  di  forme  di  previdenza  integrativa  nell'ambito   delle
disposizioni generali derivanti da leggi o regolamenti. 
4. L'esercizio delle attivita' relative alla  gestione  di  forme  di
previdenza integrativa deve essere effettuato dall'INPS sulla base di
un bilancio annuale di previsione separato da quello  afferente  agli
altri  fondi  amministrati.  Alla  gestione  finanziaria  dei   fondi
integrativi non si applica l'articolo 16 della legge 12 agosto  1974,
n. 370. 
          AVVERTENZA:
          Il testo delle note qui pubblicato e stato redatto ai sensi
          dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo  unico  approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di legge modificate o alle quali e operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Nota all'art. 1, comma 4:
          Il  testo  dell'art.  16 della legge 12 agosto 1974, n. 370
          (Norme  in  materia  di  attribuzioni  e   di   trattamento
          economico del personale postelegrafonico e disposizioni per
          assicurare  il  pagamento  delle  pensioni  INPS),   e   il
          seguente:
          "Art.  16  (Servizio  pagamento  pensioni  INPS).  - Per il
          servizio     relativo     ai     pagamenti     da     parte
          dell'amministrazione postale, delle pensioni a carico delle
          varie  forme  di  assicurazione   per   l'invalidita',   la
          vecchiaia  ed  i superstiti gestite dall'Istituto nazionale
          della  previdenza  sociale,   quest'ultimo   e   tenuto   a
          precostituire  in  conto  corrente  infruttifero  presso la
          tesoreria  centrale,  almeno  cinque  giorni  prima   della
          scadenza dei pagamenti, il fondo occorrente ai pagamenti.
          Per  la  precostituzione  del  fondo  di  cui al precedente
          comma, l'Istituto, in  caso  di  disavanzo  delle  gestioni
          relative   all'assicurazione   generale   obbligatoria  per
          l'invalidita', la vecchiaia  ed  i  superstiti,  si  avvale
          temporaneamente  delle disponibilita' delle gestioni attive
          da esso amministrate.
          In  difetto  delle  disponibilita'  di cui al secondo comma
          sono  autorizzate   per   il   pagamento   delle   pensioni
          anticipazioni  di  tesoreria  senza  oneri di interessi nei
          limiti  delle  somme  dovute   dallo   Stato   all'Istituto
          nazionale  della  previdenza  sociale.  Senza gli interessi
          previsti dall'art. 53 del decreto-legge 4 ottobre 1935,  n.
          1827,  saranno  per  contro  regolati i debiti contributivi
          dello Stato verso  l'Istituto  nazionale  della  previdenza
          sociale.
          Qualora  si  manifestino  esigenze finanziarie di carattere
          eccezionale, il Ministro per il tesoro  puo'  disporre  che
          siano superati i limiti di cui al precedente comma.
          In  tal  caso,  sulla  parte  eccedente  siffatti limiti, e
          dovuto da parte dell'Istituto un  interesse  in  miura  non
          inferiore  a  quello  corrisposto  dal Tesoro alla banca di
          emissione.
          Con  decreto  del  Ministro per il tesoro sono stabilite le
          modalita' di attuazione del presente articolo".