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LEGGE 1 febbraio 1989, n. 53

Modifiche alle norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento dei vicebrigadieri, dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza nonchè disposizioni relative alla Polizia di Stato, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato.

note: Entrata in vigore della legge: 8-3-1989 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/06/2017)
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Testo in vigore dal: 8-3-1989
al: 10-6-1995
aggiornamenti all'articolo
   La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                     PROMULGA la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
  1. I vicebrigadieri dell'Arma dei  carabinieri  e  dl  Corpo  della
guardia di finanza si distinguono in: 
    a) vicebrigadieri in servizio permanente; 
    b) vicebrigadieri in ferma volontaria; 
    c) vicebrigadieri in congedo; 
    d) vicebrigadieri in congedo assoluto. 
  2. I vicebrigadieri  in  congedo  sono  ripartiti  nelle  categorie
dell'ausiliaria, del complemento e della riserva. 
  3. Ai vicebrigadieri che cessano dal  servizio  permanente  per  il
raggiungimento del limite d'eta' sono  estese  le  norme  di  cui  al
titolo  IV  della  legge  10  maggio  1983,  n.  212,  e   successive
modificazioni. 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Nota all'art. 1:
             La  legge  n.  212/1983 reca norme sul reclutamento, gli
          organici e l'avanzamento dei  sottufficiali  dell'Esercito,
          della  Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza.
          Il titolo IV di detta  legge  concerne  la  cessazione  dal
          servizio   nonche'  i  sottufficiali  delle  categorie  del
          congedo e istituisce per essi la categoria dell'ausiliaria.