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DECRETO-LEGGE 11 gennaio 1989, n. 5

Misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia e proroga del trattamento straordinario di cassa integrazione salariale in favore dei dipendenti delle società GEPI.

note: Entrata in vigore del decreto: 12/01/1989.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/05/1989)
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  • Allegati
Testo in vigore dal: 12-1-1989
al: 12-3-1989
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  procedere
all'adozione    di    una    serie    di    misure   sociali   e   di
reindustrializzazione  necessarie  per far fronte ai profili sociali,
occupazionali ed economici derivanti dall'attuazione, a decorrere dal
1 gennaio 1989, del piano di risanamento della siderurgia nazionale,
nonche'  di  prorogare l'applicazione di trattamenti sociali, scaduti
il  31  dicembre  1988,  per  evitare soluzione di continuita' fra la
disciplina  vigente  e  quella di riforma in corso di approvazione da
parte del Parlamento;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 5 gennaio 1989;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e dei
Ministri delle partecipazioni statali e del lavoro e della previdenza
sociale,  di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della
programmazione   economica,   per  gli  interventi  straordinari  nel
Mezzogiorno e per il coordinamento delle politiche comunitarie;
                              E M A N A
                        il seguente decreto:
                               Art. 1.
  1.  Rientrano  nel  campo di applicazione delle disposizioni di cui
agli  articoli  2  e  3  i  lavoratori  dipendenti  dalle  imprese  a
partecipazione   statale  di  cui  all'elenco  allegato  al  presente
decreto.
  2. Possono altresi' essere ammessi ai benefici di cui agli articoli
2  e 3 i dipendenti delle imprese che svolgono in modo continuativo e
prevalente  attivita'  di  servizio e manutenzione negli stabilimenti
siderurgici  delle imprese di cui al comma 1, ivi comprese le imprese
edili,  nonche'  le  imprese che svolgono attivita' di produzione del
carbone  coke  per  le  quali intervenga il positivo accertamento del
CIPI,  ai sensi dell'articolo 2, comma quinto, lettere a) e c), della
legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni.