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DECRETO-LEGGE 11 gennaio 1989, n. 5

Misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia e proroga del trattamento straordinario di cassa integrazione salariale in favore dei dipendenti delle società GEPI.

note: Entrata in vigore del decreto: 12/01/1989.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/05/1989)
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Testo in vigore dal:  12-1-1989 al: 12-3-1989

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di procedere all'adozione di una serie di misure sociali e di reindustrializzazione necessarie per far fronte ai profili sociali, occupazionali ed economici derivanti dall'attuazione, a decorrere dal 1 gennaio 1989, del piano di risanamento della siderurgia nazionale, nonché di prorogare l'applicazione di trattamenti sociali, scaduti il 31 dicembre 1988, per evitare soluzione di continuità fra la disciplina vigente e quella di riforma in corso di approvazione da parte del Parlamento;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 gennaio 1989;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri delle partecipazioni statali e del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e per il coordinamento delle politiche comunitarie;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1. Rientrano nel campo di applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 i lavoratori dipendenti dalle imprese a partecipazione statale di cui all'elenco allegato al presente decreto.
2. Possono altresì essere ammessi ai benefici di cui agli articoli 2 e 3 i dipendenti delle imprese che svolgono in modo continuativo e prevalente attività di servizio e manutenzione negli stabilimenti siderurgici delle imprese di cui al comma 1, ivi comprese le imprese edili, nonché le imprese che svolgono attività di produzione del carbone coke per le quali intervenga il positivo accertamento del CIPI, ai sensi dell'articolo 2, comma quinto, lettere a) e c), della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni.